Sentenza 194/2019 (ECLI:IT:COST:2019:194)
Massima numero 42903
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore CARTABIA - de PRETIS - ZANON - BARBERA
Udienza Pubblica del  20/06/2019;  Decisione del  20/06/2019
Deposito del 24/07/2019; Pubblicazione in G. U. 31/07/2019
Massime associate alla pronuncia:  42904  42905  42906  42907  42908  42911


Titolo
Straniero - Decreto "sicurezza" - Sostituzione del permesso di soggiorno per motivi umanitari con permessi di soggiorno speciali temporanei per esigenze di carattere umanitario - Riforma del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) - Disposizioni in materia di iscrizione anagrafica - Ricorso della Regione autonoma Sardegna e della Regione Basilicata - Successiva rinuncia accettata dalla controparte - Estinzione del processo.

Testo

È dichiarato estinto il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione autonoma Sardegna e dalla Regione Basilicata, degli artt. 1, 12 e 13 del d.l. n. 113 del 2018, come conv., i quali, rispettivamente, hanno sostituito al permesso di soggiorno "per motivi umanitari" una serie di casi speciali di permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario, riformato il Sistema di protezione per i richiedenti asilo e i rifugiati (SPRAR), e previsto che il permesso di soggiorno non costituisce più titolo per l'iscrizione anagrafica ai sensi del d.P.R. n. 223 del 1989, e che l'accesso ai servizi previsti dal medesimo d.l. impugnato e a quelli comunque erogati sul territorio ai sensi delle norme vigenti è assicurato nel luogo di domicilio, anziché in quello di residenza, con abrogazione della disciplina di iscrizione anagrafica del richiedente protezione internazionale. Nelle more del giudizio, le ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso, accettata, per entrambe, dal Presidente del Consiglio dei ministri. (Precedente citato: sentenza n. 201 del 2018).

Nei giudizi di legittimità costituzionale delle questioni promosse dalle Regioni, occorre preliminarmente verificare, a pena d'inammissibilità, le ragioni da esse addotte a giustificazione della lamentata incidenza diretta o indiretta di siffatte questioni sulle competenze legislative e amministrative di cui sono titolari esse stesse e gli enti locali, a tutela delle cui attribuzioni le prime possono agire dinanzi a questa Corte. (Precedenti citati: sentenze n. 205 e n. 29 del 2016, n. 220 del 2013, n. 311 del 2012, n. 298 del 2009, n. 169 e n. 95 del 2007, n. 417 del 2005 e n. 196 del 2004).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  04/10/2018  n. 113  art. 1  co. 

decreto-legge  04/10/2018  n. 113  art. 12  co. 

decreto-legge  04/10/2018  n. 113  art. 13  co. 

 01/12/2118  n. 132  art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte