Ricorso in via principale - Ampia motivazione della Regione ricorrente sulle ragioni di incostituzionalità dell'atto impugnato (nella specie: decreto-legge) - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di motivazione, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Regione Marche nei confronti dell'intero d.l. n. 113 del 2018, come convertito. La Regione ricorrente ha ampiamente motivato in ordine alle possibili ragioni di incostituzionalità dell'atto impugnato in relazione alla carenza dei presupposti di necessità ed urgenza, contestandone diversi profili, tutti riconducibili alla violazione dell'art. 77 Cost., per cui non vi è contraddizione, né disomogeneità rispetto all'oggetto dell'impugnazione.
Sono ammissibili le questioni, avanzate in via principale, avverso interi atti legislativi, purché l'impugnativa non comporti la genericità delle censure tale da non consentire la individuazione della questione oggetto dello scrutinio di costituzionalità, e sempre che le leggi impugnate siano caratterizzate da normative omogenee e tutte coinvolte dalle censure. (Precedenti citati: sentenze n. 247 del 2018, n. 14 del 2017 e n. 195 del 2015).