Sentenza 194/2019 (ECLI:IT:COST:2019:194)
Massima numero 42904
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore CARTABIA - de PRETIS - ZANON - BARBERA
Udienza Pubblica del  20/06/2019;  Decisione del  20/06/2019
Deposito del 24/07/2019; Pubblicazione in G. U. 31/07/2019
Massime associate alla pronuncia:  42903  42905  42906  42907  42908  42911


Titolo
Ricorso in via principale - Ampia motivazione della Regione ricorrente sulle ragioni di incostituzionalità dell'atto impugnato (nella specie: decreto-legge) - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di motivazione, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Regione Marche nei confronti dell'intero d.l. n. 113 del 2018, come convertito. La Regione ricorrente ha ampiamente motivato in ordine alle possibili ragioni di incostituzionalità dell'atto impugnato in relazione alla carenza dei presupposti di necessità ed urgenza, contestandone diversi profili, tutti riconducibili alla violazione dell'art. 77 Cost., per cui non vi è contraddizione, né disomogeneità rispetto all'oggetto dell'impugnazione.

Sono ammissibili le questioni, avanzate in via principale, avverso interi atti legislativi, purché l'impugnativa non comporti la genericità delle censure tale da non consentire la individuazione della questione oggetto dello scrutinio di costituzionalità, e sempre che le leggi impugnate siano caratterizzate da normative omogenee e tutte coinvolte dalle censure. (Precedenti citati: sentenze n. 247 del 2018, n. 14 del 2017 e n. 195 del 2015).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  04/10/2018  n. 113  art.   co. 

 01/12/2018  n. 132  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte