Sentenza 194/2019 (ECLI:IT:COST:2019:194)
Massima numero 42905
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore CARTABIA - de PRETIS - ZANON - BARBERA
Udienza Pubblica del  20/06/2019;  Decisione del  20/06/2019
Deposito del 24/07/2019; Pubblicazione in G. U. 31/07/2019
Massime associate alla pronuncia:  42903  42904  42906  42907  42908  42911


Titolo
Straniero - Decreto "sicurezza" - Sostituzione, mediante decreto-legge, del permesso di soggiorno per motivi umanitari con permessi di soggiorno speciali temporanei per esigenze di carattere umanitario - Disposizioni in materia di iscrizione anagrafica - Ricorso della Regione Marche - Lamentata carenza dei presupposti di necessità e di urgenza per l'esercizio della decretazione d'urgenza e del requisito dell'omogeneità, con conseguente lesione delle attribuzioni regionali in materia di tutela della salute, tutela del lavoro, istruzione, formazione professionale, governo del territorio, edilizia residenziale pubblica, assistenza sociale, nonché sulle corrispondenti funzioni amministrative regionali - Difetto di motivazione sulla ridondanza - Inammissibilità della questione.

Testo

È dichiarata inammissibile, per carente motivazione sulla ridondanza del vizio sulle proprie attribuzioni, la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Marche in riferimento all'art. 77 Cost., dell'intero testo del d.l. n. 133 del 2018, conv., con modif., in legge n. 132 del 2018. Nel caso di specie, non è sufficiente sostenere, come fa la Regione ricorrente, che le disposizioni del decreto-legge incidono sull'esercizio delle funzioni proprie delle Regioni nei settori della tutela della salute, della tutela del lavoro, dell'istruzione, della formazione professionale, del governo del territorio, con riferimento all'edilizia residenziale pubblica, e dell'assistenza sociale, nonché sulle corrispondenti funzioni amministrative regionali e locali. Di fronte a un atto legislativo, quale il decreto-legge impugnato, che incide su diversi settori dell'ordinamento giuridico, tutti riferibili alla competenza esclusiva dello Stato, la ridondanza del vizio sulle competenze regionali e locali deve infatti essere argomentata in relazione allo specifico contenuto normativo del decreto e alla idoneità dello stesso a obbligare la Regione a esercitare le proprie attribuzioni in conformità a una disciplina legislativa statale in contrasto con norme costituzionali.

L'esigenza di evitare un'ingiustificata espansione dei vizi censurabili dalle Regioni nel giudizio in via d'azione e, quindi, la trasformazione della natura di tale rimedio giurisdizionale, obbliga le Regioni stesse a dare conto, in maniera puntuale e dettagliata, della effettiva sussistenza e della portata del condizionamento prodotto dalla norma statale impugnata. Pertanto, le Regioni possono evocare parametri di legittimità costituzionale diversi da quelli che sovrintendono al riparto di competenze fra Stato e Regioni solo a due condizioni: quando la violazione denunciata sia potenzialmente idonea a riverberarsi sulle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite e quando le Regioni ricorrenti abbiano sufficientemente motivato in ordine alla ridondanza della lamentata illegittimità costituzionale sul riparto di competenze, indicando la specifica competenza che risulterebbe offesa e argomentando adeguatamente in proposito. (Precedenti citati: sentenza n. 198 del 2018).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  04/10/2018  n. 113  art.   co. 

legge  01/12/2018  n. 132  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte