Sentenza 194/2019 (ECLI:IT:COST:2019:194)
Massima numero 42907
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore CARTABIA - de PRETIS - ZANON - BARBERA
Udienza Pubblica del  20/06/2019;  Decisione del  20/06/2019
Deposito del 24/07/2019; Pubblicazione in G. U. 31/07/2019
Massime associate alla pronuncia:  42903  42904  42905  42906  42908  42911


Titolo
Straniero - Decreto "sicurezza" - Riforma del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) - Individuazione dei beneficiari dei servizi socio-assistenziali, formativi e di integrazione prestati dagli enti locali - Ricorso delle Regioni Umbria, Emilia-Romagna, Marche e Calabria - Lamentata violazione dei principi di tutela dei diritti inviolabili dell'uomo, di ragionevolezza, di legittimo affidamento, di buon andamento della pubblica amministrazione, con conseguente lesione dell'autonomia finanziaria regionale e delle competenze legislative e amministrative regionali nelle materie di competenza concorrente dell'istruzione, della formazione professionale, e nelle materie di competenza residuale dei servizi sociali, dell'assistenza sociale - Difetto di motivazione sulla ridondanza - Inammissibilità delle questioni.

Testo

È dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione sull'asserita lesione indiretta delle competenze delle Regioni e degli enti locali, la questione di legittimità costituzionale - promossa dalle Regioni Umbria, Emilia-Romagna, Marche e Calabria in riferimento agli artt. 2, 3, 4 10, 11, 35, 97, 114, 117, primo, terzo, quarto e sesto comma, 118, 119 e 120, Cost. - dell'art. 12 del d.l. n. 133 del 2018, conv. con modif. in legge n. 132 del 2018, che, modificando sia il d.l. n. 416 del 1989 che il d.lgs. n. 142 del 2015, espunge i frammenti normativi che facevano riferimento ai richiedenti asilo in relazione alle strutture ex Sistema di protezione per i richiedenti asilo e i rifugiati (SPRAR), alle quali tali soggetti non hanno più accesso, eliminando la distinzione tra la fase di prima accoglienza assicurata nelle strutture governative e la fase di seconda accoglienza nelle strutture gestite dagli enti locali. La normativa impugnata non si occupa dei flussi di ingresso degli stranieri sul territorio nazionale, né semplicemente regola le condizioni del loro soggiorno su di esso, avendo invece di mira l'esigenza di riservare prioritariamente l'accesso al sistema finalizzato all'integrazione a quei soggetti la cui condizione è connotata da una tendenziale stabilità, derivante dall'accoglimento della richiesta di protezione internazionale. Essa, dunque - sebbene presenti alcune connessioni con il fenomeno migratorio - va inquadrata soprattutto nelle materie del diritto d'asilo e della condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, contemplate dall'art. 117, secondo comma, lett. a), Cost., il che esclude la configurabilità di violazioni dirette del riparto di competenze disegnato dal Titolo V, Parte II, della Costituzione.

Secondo la giurisprudenza costituzionale, in linea di principio è riconosciuta la possibilità di interventi legislativi delle Regioni e delle Province autonome con riguardo al fenomeno dell'immigrazione, in relazione ad ambiti materiali - dall'assistenza sociale all'istruzione, dalla salute all'abitazione - attribuiti alla competenza concorrente e residuale delle Regioni. (Precedenti citati: sentenze n. 2 del 2013, n. 299 del 2010, n. 134 del 2010, n. 156 del 2006 e n. 300 del 2005).

Secondo la giurisprudenza costituzionale, le questioni sollevate dalle Regioni in riferimento a parametri non attinenti al riparto di competenze sono ammissibili al ricorrere di due concomitanti condizioni: occorre individuare gli ambiti di competenza regionale - legislativa, amministrativa o finanziaria - incisi dalla disciplina statale, indicando le disposizioni costituzionali sulle quali trovano fondamento le proprie competenze in tesi indirettamente lese; e devono sussistere le competenze regionali suscettibili di essere indirettamente lese dalla disciplina impugnata. Ciò si verifica quando la disposizione statale, pur conforme al riparto costituzionale delle competenze, obbligherebbe le Regioni a conformarsi a una disciplina legislativa asseritamente incostituzionale, per contrasto con parametri estranei a tale riparto. Se è ben possibile motivare anche tramite l'indicazione dell'art. 119 Cost. la suddetta ridondanza, tuttavia è necessario che la Regione ricorrente argomenti in concreto in relazione all'entità della compressione finanziaria lamentata e alla sua concreta incidenza sull'attività di competenza regionale. (Precedenti citati: sentenze n. 198 del 2018, n. 137 del 2018, n. 79 del 2018, n. 145 del 2016, n. 83 del 2016, n. 65 del 2016, n. 251 del 2015, n. 89 del 2015, n. 220 del 2013 e n. 219 del 2013).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  04/10/2018  n. 113  art. 12  co. 

legge  01/12/2018  n. 132  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 4

Costituzione  art. 10

Costituzione  art. 11

Costituzione  art. 35

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 4

Costituzione  art. 117  co. 6

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Costituzione  art. 120

Altri parametri e norme interposte