Straniero - Decreto "sicurezza" - Modifica della disciplina in materia di permesso di soggiorno e iscrizione anagrafica - Previsione che il permesso di soggiorno per richiesta di asilo non costituisce più titolo per l'iscrizione anagrafica e che i richiedenti asilo mantengono l'accesso ai servizi comunque erogati sul territorio nel luogo di domicilio, anziché di residenza - Ricorso delle Regioni Umbria, Emilia-Romagna, Marche, Toscana e Calabria - Lamentata violazione dei principi di uguaglianza, di tutela dei diritti inviolabili dell'uomo, di ragionevolezza, di legittimo affidamento, di buon andamento della pubblica amministrazione, di tutela, anche comunitaria, convenzionale e internazionale della dignità dell'uomo, con incidenza sulle funzioni amministrative spettanti ai Comuni nelle materie di competenza regionale - Difetto di motivazione sulla ridondanza - Inammissibilità delle questioni.
È dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione della ridondanza sulle competenze regionali e degli enti locali, la questione di legittimità costituzionale - promossa complessivamente Regioni Umbria, Emilia-Romagna, Marche Toscana e Calabria in riferimento agli artt. 2, 3, 5, 10, terzo comma, 32, 34, 35, 97 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in riferimento agli artt. 2, 3, 8 e 14 della CEDU, all'art. 2, comma 1, del Prot. n. 4 alla CEDU, agli artt. 6, 10, comma 1, 12, comma 1, 17, 23 e 24 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, all'art. 26 della Convenzione di Ginevra, all'art. 5, comma 1, lett. b), del reg. (UE) n. 516/2014, agli artt. 15, lett. c), e 18 della dir. 2011/95 UE, e alla dir. 2013/33 UE - dell'art. 13 del d.l. n. 133 del 2018, conv. con modif. in legge n. 132 del 2018. La norma impugnata - che modifica, tra gli altri, gli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 142 del 2015, prevedendo che il permesso di soggiorno non costituisca più titolo per l'iscrizione anagrafica ai sensi del d.P.R. n. 223 del 1989, e che l'accesso ai servizi previsti dal medesimo d.l. impugnato e a quelli comunque erogati sul territorio sia assicurato nel luogo di domicilio, anziché in quello di residenza, e abroga l'art. 5-bis, che disciplinava le modalità di iscrizione anagrafica del richiedente protezione internazionale - va ricondotta agli ambiti di competenza legislativa esclusiva dello Stato relativi al diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e alle anagrafi, di cui all'art. 117, secondo comma, lett. a) e i), Cost. Non è invece rinvenibile una sua incidenza sulle competenze amministrative proprie dei Comuni, posto che i servizi da loro gestiti in materia di anagrafe restano pur sempre servizi di competenza statale e le relative funzioni sono esercitate dal sindaco quale ufficiale di Governo. I ricorsi si limitano invece a postulare un'astratta attitudine delle norme contestate a incidere su ambiti assegnati alla Regione e agli enti locali, ma di tale incidenza non danno conto in maniera che essa possa essere valutata. Né, infine, risulta dimostrata la ridondanza sulle attribuzioni legislative regionali in materia di sanità, istruzione, formazione professionale e politiche sociali delle questioni promosse.
Se, in astratto, non può escludersi che, nei casi in cui sussista una lesione ancorché mediata delle loro attribuzioni costituzionali, le Regioni siano legittimate a contestare norme statali per violazione di parametri costituzionali diversi da quelli attinenti al riparto di competenze, tuttavia, grava sulla Regione ricorrente un onere motivazionale particolare, ossia quello di dimostrare, in concreto, ragioni e consistenza della lesione indiretta delle proprie competenze, non essendo sufficiente l'indicazione in termini meramente generici o congetturali di conseguenze negative per l'esercizio delle attribuzioni regionali. (Precedenti citati: sentenze n. 139 del 2018, n. 73 del 2018, n. 17 del 2018 e n. 170 del 2017).