Straniero - Decreto "sicurezza" - Sostituzione del permesso di soggiorno per motivi umanitari con permessi di soggiorno speciali temporanei per esigenze di carattere umanitario - Riforma del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) - Disposizioni in materia di iscrizione anagrafica - Ricorso delle Regioni Umbria, Emilia-Romagna, Marche, Toscana e Calabria - Lamentata violazione delle competenze amministrative regionali in materia di immigrazione e del principio di leale collaborazione - Esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di diritto di asilo, condizione giuridica dello straniero, immigrazione e anagrafi - Inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalle Regioni Umbria, Emilia-Romagna, Marche, Toscana e Calabria, in riferimento all'art. 120 Cost., nonché al principio di leale collaborazione, degli artt. 1, 12 e 13 del d.l. n. 113 del 2018, conv. con modif. in legge n. 132 del 2018, i quali, rispettivamente, hanno sostituito al permesso di soggiorno "per motivi umanitari" una serie di casi speciali di permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario, riformato il Sistema di protezione per i richiedenti asilo e i rifugiati (SPRAR), e previsto che il permesso di soggiorno non costituisce più titolo per l'iscrizione anagrafica ai sensi del d.P.R. n. 223 del 1989, e che l'accesso ai servizi previsti dal medesimo d.l. impugnato e a quelli comunque erogati sul territorio ai sensi delle norme vigenti è assicurato nel luogo di domicilio, anziché in quello di residenza, con abrogazione della disciplina di iscrizione anagrafica del richiedente protezione internazionale. Il legislatore statale ha esercitato le competenze che la Costituzione gli ha attribuito in via esclusiva in materia di diritto di asilo, condizione giuridica dello straniero, immigrazione e anagrafi, sicché il principio di leale cooperazione non è stato correttamente invocato. Se è vero che l'accoglienza dei migranti prevede l'intervento coordinato di Stato e Regioni, ciascuno nel proprio ambito di competenza, a tal fine, tuttavia, l'art. 118, terzo comma, Cost. nella materia dell'immigrazione contempla l'ipotesi di forme di coordinamento fra Stato e Regioni, stabilite dalla legge statale, soltanto a valle, e cioè in relazione all'esercizio delle funzioni amministrative, e non a monte, in relazione all'esercizio della stessa funzione legislativa statale che è, e rimane, di competenza esclusiva dello Stato. In ogni caso, nella fattispecie in esame il legislatore statale è intervenuto con lo strumento del decreto-legge, la cui natura e caratteristiche escludono in radice la possibilità di prevedere forme di consultazione delle Regioni nell'ambito della decretazione d'urgenza. (Precedenti citati: sentenze n. 2 del 2013, n. 61 del 2011, n. 299 del 2010, n. 134 del 2010, n. 156 del 2006 e n. 300 del 2005).
Il principio di leale cooperazione viene in rilievo negli ambiti in cui si verifica un intreccio di competenze statali e regionali. Quando poi il legislatore statale interviene con lo strumento del decreto-legge, la natura e le caratteristiche di tale atto, come risultano dall'art. 77 Cost., escludono in radice la possibilità di prevedere forme di consultazione delle Regioni nell'ambito della decretazione d'urgenza. (Precedente citato: sentenza n. 161 del 2019).