Sentenza 195/2019 (ECLI:IT:COST:2019:195)
Massima numero 42764
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del  20/06/2019;  Decisione del  20/06/2019
Deposito del 24/07/2019; Pubblicazione in G. U. 31/07/2019
Massime associate alla pronuncia:  42763  42765  42766  42767  42769  42774


Titolo
Sicurezza pubblica - Divieto di accesso in speciali aree urbane (DASPO urbano) - Ambito di applicazione - Inclusione delle aree su cui insistono presidi sanitari - Ricorso delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Calabria - Denunciata violazione del principio di proporzionalità e del principio di ragionevolezza, del diritto alla salute, della potestà legislativa concorrente in materia di tutela della salute, nonché del principio di leale collaborazione - Possibile interpretazione adeguatrice, costituzionalmente orientata - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione.

Testo

Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Calabria in riferimento complessivamente agli artt. 3, 32 e 117, terzo comma, Cost., nonché al principio di leale collaborazione - dell'art. 21, comma 1, lett. a), del d.l. n. 113 del 2018, conv., con modif., nella legge n. 132 del 2018, che estende l'ambito di applicazione della misura del divieto di accesso a talune aree per esigenze di decoro e sicurezza pubblica (c.d. DASPO urbano di cui al d.l. n. 14 del 2017) ai luoghi su cui insistono "presidi sanitari". Secondo un'interpretazione adeguatrice, costituzionalmente orientata, della disposizione impugnata - che appartiene alla competenza esclusiva dello Stato, in quanto concerne la materia dell'ordine pubblico e sicurezza - le modalità applicative del divieto di accesso alle aree protette devono essere compatibili con le esigenze di salute del destinatario dell'atto. Pertanto, quest'ultimo può comunque fruire dei servizi sanitari per ragioni di cura, senza che gli sia precluso l'accesso, anche ove egli sia stato destinatario del provvedimento del questore, che per il resto gli abbia fatto divieto di accedere a tale area per ogni altra ragione. La stessa interpretazione può adottarsi, pur in mancanza di un riferimento testuale, stante la medesima ratio sottesa all'una e all'altra misura, per delimitare l'ambito applicativo dell'ordine di allontanamento dal presidio sanitario. In ogni caso, quindi, la persona che ricorre al presidio sanitario, perché le siano erogate cure mediche (o prestazioni terapeutiche o di analisi e diagnostica), non può essere allontanata, né le può essere precluso l'accesso alla struttura, essendo il diritto alla salute prevalente sull'esigenza di decoro dell'area e di contrasto, per ragioni di sicurezza pubblica, delle condotte - tutte sanzionate solo in via amministrativa - elencate nel comma 2 dell'art. 9 del d.l. n. 14 del 2017.

Secondo la giurisprudenza costituzionale, il perseguimento degli interessi costituzionali alla sicurezza, all'ordine pubblico e alla pacifica convivenza è affidato dalla Costituzione in via esclusiva allo Stato, mentre le Regioni possono cooperare a tal fine solo mediante misure ricomprese nelle proprie attribuzioni. (Precedenti citati: sentenze n. 63 del 2016 e n. 35 del 2012).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  04/10/2018  n. 113  art. 21  co. 1

legge  01/12/2018  n. 132  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 32

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte