Impiego pubblico - Personale regionale - Norme della Regione Toscana - Trattamento economico dei responsabili degli uffici di segreteria dei vicepresidenti, per i responsabili degli uffici di segreteria dei segretari dell'Ufficio di presidenza e del portavoce dell'opposizione, per i responsabili di segreteria dei gruppi consiliari, secondo i "Considerato" previsti nel preambolo alla legge - Incremento del fondo accessorio - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale nella materia "ordinamento civile", e dell'autonomia finanziaria regionale - Insufficiente motivazione - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 131009).
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte dei conti, sez. riunite in sede giurisdizionale, in riferimento agli artt. 81, terzo comma, 97, primo comma, 117, commi secondo, lettera l), e terzo, e 119, secondo e quarto comma, Cost., le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4 della legge reg. Toscana n. 23 del 2023 e dei punti n. 3, n. 4 e n. 5 del preambolo della medesima legge regionale. Va escluso che il sindacato di legittimità costituzionale possa avere ad oggetto dei «considerato» che, avendo un contenuto meramente descrittivo, nulla aggiungono o tolgono al testo delle disposizioni della legge, risultando essi del tutto privi di un autonomo carattere precettivo e innovativo e quindi di contenuto normativo. Altresì, quanto alle questioni che investono l’art. 4 della legge reg. Toscana n. 23 del 2023, che contiene una previsione di finanziamento mediante l’incremento del fondo salario accessorio per il personale di comparto che ha un impatto contabile limitato temporalmente all’annualità 2022; pur evocando l’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017 come norma interposta, quale limite anche per le competenze legislative della Regione, la Corte rimettente non chiarisce perché la disposizione regionale censurata supererebbe tale limite, seppure espressamente richiamato. Quanto infine all’asserita carenza di un valido presupposto normativo, che avrebbe una incidenza negativa sull’equilibrio finanziario dell’ente e sarebbe oggetto di una copertura finanziaria illegittima, la Corte rimettente non articola sufficientemente la censura secondo la quale l’erogazione del trattamento accessorio al personale di staff sarebbe avvenuto “sine titulo”.