Sentenza 195/2019 (ECLI:IT:COST:2019:195)
Massima numero 42765
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del
20/06/2019; Decisione del
20/06/2019
Deposito del 24/07/2019; Pubblicazione in G. U. 31/07/2019
Titolo
Sicurezza pubblica - Accordi locali, sottoscritti tra il prefetto e le organizzazioni maggiormente rappresentative degli esercenti, finalizzati al rafforzamento della tutela della sicurezza pubblica - Approvazione di linee guida nazionali su proposta del Ministro dell'interno, d'intesa con le organizzazioni maggiormente rappresentative degli esercenti, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali - Violazione della competenza regionale residuale in materia di commercio e difetto di coordinamento fra Stato e Regioni nella materia dell'ordine pubblico e sicurezza - Illegittimità costituzionale parziale.
Sicurezza pubblica - Accordi locali, sottoscritti tra il prefetto e le organizzazioni maggiormente rappresentative degli esercenti, finalizzati al rafforzamento della tutela della sicurezza pubblica - Approvazione di linee guida nazionali su proposta del Ministro dell'interno, d'intesa con le organizzazioni maggiormente rappresentative degli esercenti, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali - Violazione della competenza regionale residuale in materia di commercio e difetto di coordinamento fra Stato e Regioni nella materia dell'ordine pubblico e sicurezza - Illegittimità costituzionale parziale.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 117, quarto comma, e 118, terzo comma, Cost. - l'art. 21-bis, comma 2, del d.l. n. 113 del 2018, conv., con modif., nella legge n. 132 del 2018, nella parte in cui prevede "sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali", anziché "sentita la Conferenza unificata Stato-regioni, città e autonomie locali". La norma impugnata dalla Regione Emilia-Romagna dispone che gli accordi finalizzati al rafforzamento della tutela della sicurezza pubblica - sottoscritti tra il prefetto e le organizzazioni maggiormente rappresentative degli esercenti - siano adottati localmente nel rispetto delle linee guida nazionali approvate, su proposta del Ministro dell'interno, d'intesa con le organizzazioni maggiormente rappresentative degli esercenti, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali. Pur essendo l'oggetto di tali linee guida ascrivibile alla materia dell'ordine pubblico e sicurezza, di competenza esclusiva statale, vi è comunque una possibile ricaduta sulla disciplina del commercio, materia appartenente alla competenza legislativa residuale della Regione, disciplina alla quale è connessa anche la regolamentazione dell'attività svolta negli esercizi pubblici. Ciò richiede un coinvolgimento delle Regioni, tanto più necessario se si considera che l'art. 118, terzo comma, Cost. prescrive che la legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni proprio nella materia dell'"ordine pubblico e sicurezza", di cui alla lett. h) del secondo comma dell'art. 117 Cost. (Precedente citato: sentenza n. 98 del 2017).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 117, quarto comma, e 118, terzo comma, Cost. - l'art. 21-bis, comma 2, del d.l. n. 113 del 2018, conv., con modif., nella legge n. 132 del 2018, nella parte in cui prevede "sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali", anziché "sentita la Conferenza unificata Stato-regioni, città e autonomie locali". La norma impugnata dalla Regione Emilia-Romagna dispone che gli accordi finalizzati al rafforzamento della tutela della sicurezza pubblica - sottoscritti tra il prefetto e le organizzazioni maggiormente rappresentative degli esercenti - siano adottati localmente nel rispetto delle linee guida nazionali approvate, su proposta del Ministro dell'interno, d'intesa con le organizzazioni maggiormente rappresentative degli esercenti, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali. Pur essendo l'oggetto di tali linee guida ascrivibile alla materia dell'ordine pubblico e sicurezza, di competenza esclusiva statale, vi è comunque una possibile ricaduta sulla disciplina del commercio, materia appartenente alla competenza legislativa residuale della Regione, disciplina alla quale è connessa anche la regolamentazione dell'attività svolta negli esercizi pubblici. Ciò richiede un coinvolgimento delle Regioni, tanto più necessario se si considera che l'art. 118, terzo comma, Cost. prescrive che la legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni proprio nella materia dell'"ordine pubblico e sicurezza", di cui alla lett. h) del secondo comma dell'art. 117 Cost. (Precedente citato: sentenza n. 98 del 2017).
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
04/10/2018
n. 113
art. 21
co. 2
legge
01/12/2018
n. 132
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 4
Costituzione
art. 118
co. 3
Altri parametri e norme interposte