Sentenza 195/2019 (ECLI:IT:COST:2019:195)
Massima numero 42766
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del  20/06/2019;  Decisione del  20/06/2019
Deposito del 24/07/2019; Pubblicazione in G. U. 31/07/2019
Massime associate alla pronuncia:  42763  42764  42765  42767  42769  42774


Titolo
Comuni, Province e Città metropolitane - Controllo sugli organi degli enti locali - Contrasto dei fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso - Emersione di situazioni sintomatiche di condotte illecite gravi e reiterate - Poteri conformativi e sostitutivi del prefetto - Lesione dell'autonomia costituzionalmente garantita agli enti locali territoriali, violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, di legalità dell'azione amministrativa, nonché di sussidiarietà e di leale collaborazione - Illegittimità costituzionale.

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 5, 97, secondo comma, 114, 118, secondo comma, e 120, secondo comma, Cost. - l'art. 28, comma 1, del d.l. n. 113 del 2018, conv., con modif., nella legge n. 132 del 2018, che ha introdotto nell'art. 143 del t.u. enti locali - il quale regola lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso - la possibilità per il prefetto, in presenza di situazioni sintomatiche di condotte illecite gravi e reiterate, tali da compromettere il buon andamento e l'imparzialità delle amministrazioni comunali o provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, di indicare i prioritari interventi di risanamento, assegnando un termine per la loro adozione, scaduto il quale all'amministrazione inadempiente subentra un commissario ad acta. La disposizione impugnata dalla Regione Umbria lede l'autonomia costituzionalmente garantita agli enti locali territoriali e viola il principio di legalità dell'azione amministrativa, poiché il presupposto positivo del potere sostitutivo prefettizio è disegnato in termini vaghi, ampiamente discrezionali e assai meno definiti di quelli del potere governativo di scioglimento di cui all'art. 141 t.u. enti locali, pur essendo il primo agganciato a quest'ultimo come occasionale appendice procedimentale. L'insufficiente determinazione del presupposto del potere sostitutivo extra ordinem risulta inoltre aggravata dalla latitudine del suo contenuto atipico e indifferenziato, costituito dalla diretta individuazione, ampiamente discrezionale, di "prioritari interventi di risanamento", mentre invece ogni potere amministrativo deve essere determinato nel contenuto e nelle modalità, in modo da mantenere costantemente una, pur elastica, copertura legislativa dell'azione amministrativa. La norma impugnata, infine, considerata la sua ampia incidenza nell'attività di Comuni e Province, avrebbe dovuto essere rispettosa della leale collaborazione, prevedendo l'adozione della delibera del Governo o il decreto del Ministro dell'interno anziché lasciare l'esercizio di un potere sostitutivo ampiamente discrezionale a livello meramente amministrativo dei poteri del prefetto. (Precedenti citati: sentenze n. 33 del 2019, n. 29 del 2019, n. 115 del 2011 e n. 103 del 1993).

Lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, previsto dall'art. 143 del t.u. enti locali, è una misura governativa straordinaria di carattere sanzionatorio, funzionale all'esigenza di contrasto della criminalità organizzata mafiosa o similare. (Precedente citato: sentenza n. 182 del 2014).

La previsione del potere sostitutivo del Governo, di cui all'art. 120, secondo comma, Cost., fa sistema con le norme costituzionali di allocazione delle competenze e, quindi, occorre che tale potere sia rispettoso delle autonomie locali. Esso è voluto, a prescindere dal riparto delle competenze amministrative, per garantire interessi essenziali, quali la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica dell'ordinamento, e implica l'assunzione di responsabilità politica del potere esecutivo. (Precedenti citati: sentenze n. 44 del 2014, n. 236 del 2004 e n. 43 del 2004).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  04/10/2018  n. 113  art. 28  co. 1

legge  01/12/2018  n. 132  art.   co. 

decreto legislativo  18/10/2000  n. 267  art. 143  co. 7

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 97  co. 2

Costituzione  art. 114

Costituzione  art. 118  co. 2

Costituzione  art. 120  co. 2

Altri parametri e norme interposte