Ricorso in via principale - Vizi deducibili dalle Regioni - Dedotta lesione delle prerogative costituzionali degli enti locali - Ammissibilità.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 1, del d.l. n. 113 del 2018, come conv., sono ammissibili le censure della Regione Umbria in riferimento agli artt. 3, 5, 23, 25, 27, 77, 97, secondo comma, 114, 117, secondo e terzo comma, 118, secondo e terzo comma, 119 e 120, secondo comma, Cost., nonché all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6 e 7 della CEDU. La ricorrente lamenta infatti la dedotta violazione dell'autonomia costituzionalmente garantita degli enti locali territoriali. (Precedenti citati: sentenze n. 261 del 2017 e n. 29 del 2016).
Secondo la giurisprudenza costituzionale, le Regioni sono legittimate a denunciare la legge statale anche per la lesione delle attribuzioni degli enti locali, indipendentemente dalla prospettazione della violazione della competenza legislativa regionale. Tale legittimazione sussiste in capo alle Regioni, in quanto la stretta connessione tra le attribuzioni regionali e quelle delle autonomie locali consente di ritenere che la lesione delle competenze locali sia potenzialmente idonea a determinare una vulnerazione delle competenze regionali. (Precedenti citati: sentenze n. 220 del 2013, n. 311 del 2012, n. 298 del 2009, n. 169 del 2007, n. 95 del 2007, n. 417 del 2005 e n. 196 del 2004).