Sentenza 195/2019 (ECLI:IT:COST:2019:195)
Massima numero 42769
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del  20/06/2019;  Decisione del  20/06/2019
Deposito del 24/07/2019; Pubblicazione in G. U. 31/07/2019
Massime associate alla pronuncia:  42763  42764  42765  42766  42767  42774


Titolo
Ricorso in via principale - Vizi deducibili dalle Regioni - Dedotta violazione del buon andamento della pubblica amministrazione - Riconducibilità al principio di legalità dell'azione amministrativa e sua incidenza sull'autonomia costituzionalmente garantita degli enti locali territoriali - Ammissibilità.

Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 1, del d.l. n. 113 del 2018, come conv., - che inserisce nell'art. 143 del t.u. enti locali un nuovo sub-procedimento per l'attivazione dei poteri sostitutivi del prefetto sugli atti degli enti locali - è ammissibile la censura di violazione dell'art. 97, secondo comma, Cost. sotto il profilo del buon andamento della pubblica amministrazione. Tale principio, infatti, include anche quello di legalità dell'azione amministrativa, stante l'evidente incidenza sull'autonomia costituzionalmente garantita degli enti locali territoriali, e la disposizione impugnata afferisce proprio alla regolamentazione dell'azione amministrativa dell'ente. (Precedente citato: sentenza n. 115 del 2011).

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  04/10/2018  n. 113  art. 28  co. 1

legge  01/12/2018  n. 132  art.   co. 

decreto legislativo  18/10/2000  n. 267  art. 143  co. 7

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97  co. 2

Altri parametri e norme interposte