Sentenza 197/2019 (ECLI:IT:COST:2019:197)
Massima numero 41882
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  02/07/2019;  Decisione del  02/07/2019
Deposito del 24/07/2019; Pubblicazione in G. U. 31/07/2019
Massime associate alla pronuncia:  41883


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Siciliana - Bilancio regionale - Autorizzazione all'accertamento in entrata da parte di un dipartimento regionale - Violazione del principio dell'obbligo di copertura finanziaria delle spese - Illegittimità costituzionale.

Testo

Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi - per violazione dell'art. 81, terzo comma, Cost. e delle norme che ne specificano l'applicazione al caso in esame - gli artt. 34 e 35 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, che prevedono, rispettivamente, l'autorizzazione del dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti all'accertamento in bilancio di contributi pubblici, per l'importo di euro 6.600.000,00 in relazione ai finanziamenti di cui alla legge reg. Siciliana n. 79 del 1975, e per l'importo di euro 1.450.000,00 in relazione ai finanziamenti di cui alla legge reg. Siciliana n. 15 del 1986. Le disposizioni impugnate - imponendo a un dipartimento della Regione di accertare automaticamente le risorse realizzabili, per di più con riferimento a leggi regionali risalenti nel tempo e indefinite per quel che concerne l'individuazione dei settori dai quali esse deriverebbero - violano la regola virtuosa dettata dall'art. 53, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 118 del 2011, che considera valida una partita attiva solo in presenza di un titolo giuridico appropriato e di una stima credibile. Ne conseguono la mancata copertura di una parte della spesa, e il pregiudizio dell'equilibrio del bilancio, con riverbero sul successivo risultato di amministrazione, che viene a peggiorare in misura pari all'entrata non realizzabile. Né le citate somme possono considerarsi correttamente iscritte, in quanto le pretese maggiori entrate si fondano sul mero avvio di procedure di recupero nei confronti degli istituti di credito relativamente a partite pregresse e risalenti nel tempo, per le quali non può parlarsi di obbligazione attiva perfezionata, potendosi invece presumere la probabile mancata realizzazione. La contabilizzazione in entrata di cespiti insussistenti amplia così artificiosamente le risorse disponibili, consentendo spese oltre il limite del naturale equilibrio ed esonera, per di più, l'amministrazione dal porre doveroso rimedio al disavanzo effettivo oscurato dall'eccentrica operazione contabile. (Precedente citato: sentenza n. 274 del 2017).

Per costante giurisprudenza costituzionale, le risorse stanziate in entrata devono essere congrue e attendibili, poiché dalla loro effettiva realizzazione dipende la tutela dell'equilibrio il cui canone costituzionale dell'art. 81, terzo comma, Cost., opera direttamente, a prescindere dall'esistenza di norme interposte. (Precedente citato: sentenza n. 26 del 2013).

È la correlazione tra la parte dell'entrata e quella della spesa a rendere indefettibile l'indicazione dei mezzi necessari per fronteggiare le spese di esercizio e assicurare una visione globale del bilancio, nel quale tutte le spese si confrontano con tutte le entrate così da assicurare il mantenimento dell'equilibrio complessivo del bilancio presente e di quelli futuri, senza pretendere di spezzarne l'unità. (Precedente citato: sentenza n. 1 del 1966).

L'art. 81, terzo comma, Cost., pone il principio fondamentale della copertura delle spese, richiedendo la contestualità tanto dei presupposti che giustificano le previsioni di spesa quanto di quelli posti a fondamento delle previsioni di entrata necessarie per la copertura finanziaria delle prime. (Precedente citato: sentenza n. 213 del 2008).

L'equilibrio del bilancio presuppone la copertura economica delle spese, dal momento che ogni intervento programmato va sorretto dalla previa individuazione delle pertinenti risorse: nel sindacato di costituzionalità copertura finanziaria ed equilibrio integrano quindi una clausola generale in grado di operare pure in assenza di norme interposte quando l'antinomia [con le disposizioni impugnate] coinvolga direttamente il precetto costituzionale; la forza espansiva dell'art. 81, terzo comma, Cost., presidio degli equilibri di finanza pubblica, si sostanzia così in una vera e propria clausola generale in grado di colpire tutti gli enunciati normativi causa di effetti perturbanti la sana gestione finanziaria e contabile. (Precedenti citati: sentenze n. 274 del 2017, n. 184 del 2016 e n. 192 del 2012).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  08/05/2018  n. 8  art. 34  co. 

legge della Regione siciliana  08/05/2018  n. 8  art. 35  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81  co. 3

Altri parametri e norme interposte