Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Siciliana - Bilancio regionale - Necessità di acquisire elementi indispensabili ai fini della decisione - Richiesta alla Regione Siciliana e al Presidente del Consiglio dei ministri, anche per il tramite del Ministro dell'economia e delle finanze, di fornire informazioni e produrre documenti - Ordinanza istruttoria.
Nel giudizio avente ad oggetto, tra gli altri, gli artt. 31, commi 4 e 5, 45, e 99, commi da 2 a 15 e 25, della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, è disposto che, entro sessanta giorni dalla comunicazione, la Regione Siciliana e il Presidente del Consiglio dei ministri, anche per il tramite del Ministro dell'economia e delle finanze, forniscano informazioni e producano documenti secondo l'ordinanza allegata alla decisione. Alla luce dei contrastanti argomenti sviluppati dalle parti e della mancata ostensione degli elementi indefettibili previsti dall'art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011, sussiste il dubbio che gli impugnati art. 31, commi 4 e 5, non siano conformi ai parametri costituzionali di cui agli artt. 81, terzo comma, 117, commi secondo, lett. m), e terzo, Cost., quest'ultimo sotto il profilo della tutela della salute, e che comunque non sia assicurato neppure da parte dello Stato l'integrale finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie. Anche le opposte posizioni delle parti riguardo le questioni afferenti all'art. 45 possono essere correttamente valutate solo con l'approfondimento di alcuni elementi che la Regione Siciliana deduce, ma non riesce a provare compiutamente, in modo sufficiente a contrastare le censure di non corrispondenza dell'articolo impugnato ai parametri costituzionali di cui agli artt. 81, terzo comma, e 117, terzo comma, Cost. Infine, in riferimento alle censure rivolte ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 14, 15 e 25 dell'art. 99 indicato, in ordine alle contrapposte argomentazioni delle parti in causa, emerge l'esigenza di acquisire ulteriori elementi di conoscenza, e pertanto si rende necessario ordinare incombenti alle parti, di indicare le ragioni che - a loro avviso - rendono compatibile o meno la disciplina giuridica delle risorse previste dalle norme impugnate con le nuove destinazioni e con il parametro di cui all'invocato art. 81, terzo comma, Cost.
Secondo la giurisprudenza costituzionale, la trasversalità e la primazia della tutela sanitaria rispetto agli interessi sottesi ai conflitti Stato-Regioni in tema di competenza legislativa, impongono una visione teleologica e sinergica della dialettica finanziaria tra questi soggetti, in quanto coinvolgente l'erogazione di prestazioni riconducibili al vincolo di cui all'art. 117, secondo comma, lett. m), Cost.; inoltre, la determinazione dei Livelli essenziali di assistenza (LEA) è un obbligo del legislatore statale, ma la sua proiezione in termini di fabbisogno regionale coinvolge necessariamente le Regioni, per cui la fisiologica dialettica tra questi soggetti deve essere improntata alla leale collaborazione. Ne consegue che la separazione e l'evidenziazione dei costi dei livelli essenziali di assistenza devono essere simmetricamente attuate, oltre che nel bilancio dello Stato, anche nei bilanci regionali ed in quelli delle aziende erogatrici, in quanto la dialettica tra Stato e Regioni sul finanziamento dei LEA dovrebbe consistere in un leale confronto sui fabbisogni e sui costi che incidono sulla spesa costituzionalmente necessaria, tenendo conto della disciplina e della dimensione della fiscalità territoriale nonché dell'intreccio di competenze statali e regionali in questo delicato ambito materiale. (Precedente citato: sentenza n. 169 del 2017).