Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Campania - Progetti relativi a opere e lavori pubblici di interesse strategico regionale - Attrazione in capo alla Regione delle funzioni amministrative in materia di approvazione - Approvazione da parte della Giunta regionale, in superamento del dissenso del Comune - Ricorso del Governo - Denunciata violazione del principio di proporzionalità, lesione della sfera di autonomia amministrativa comunale, nonché violazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3, 114, primo e secondo comma, e 118, primo comma, Cost. - dell'art. 6, comma 1, lett. a), della legge reg. Campania n. 26 del 2018, che detta norme su opere e lavori pubblici di interesse strategico regionale, prevedendo i criteri di individuazione degli interessi sovracomunali che giustificano l'attrazione delle funzioni amministrative a livello regionale, attribuendo - in caso di progetti non conformi al piano urbanistico comunale (PUC) - la possibilità del Comune dissenziente di presentare proposte di modifica entro trenta giorni dalla conferenza di servizi e consentendo, infine, alla Giunta regionale l'approvazione di detti progetti anche in caso di mancato superamento del dissenso. Le scelte operate non eccedono i limiti agli spazi dell'intervento legislativo regionale in materia urbanistica; le stesse, infatti, garantiscono adeguate forme di partecipazione dei Comuni interessati, considerato che il termine di trenta giorni - funzionale a far pervenire alle altre amministrazioni partecipanti alla Conferenza proposte di modifica del progetto in caso di dissenso del Comune - si inserisce in una fase procedimentale successiva a quella in cui l'ente ha già espresso il parere non favorevole, e nella quale quest'ultimo può avvalersi degli elementi istruttori già acquisiti. Né può rilevare il diverso termine di novanta giorni previsto per il caso in cui l'amministrazione sia preposta alla tutela di interessi "sensibili" (art. 14-bis della legge n. 241 del 1990). La disposizione impugnata determina, infine, con sufficiente chiarezza i criteri di individuazione degli interessi sovracomunali che giustificano l'attrazione delle funzioni amministrative a livello regionale. (Precedenti citati: sentenze n. 232 del 2011, n. 278 del 2010 e n. 6 del 2004).
Per la giurisprudenza costituzionale, la legge nazionale, regionale o delle Province autonome può modificare le caratteristiche o l'estensione dei poteri urbanistici dei Comuni, ovvero subordinarli a preminenti interessi pubblici, alla condizione di non annullarli o comprimerli radicalmente, garantendo adeguate forme di partecipazione dei Comuni interessati ai procedimenti che ne condizionano l'autonomia. (Precedenti citati: sentenze n. 179 del 2019, n. 126 del 2018, n. 478 del 2002, n. 378 del 2000, n. 357 del 1998, n. 286 del 1997, n. 83 del 1997 e n. 61 del 1994).