Sentenza 198/2019 (ECLI:IT:COST:2019:198)
Massima numero 42835
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  02/07/2019;  Decisione del  02/07/2019
Deposito del 24/07/2019; Pubblicazione in G. U. 31/07/2019
Massime associate alla pronuncia:  41480  42830  42836


Titolo
Ricorso in via principale - Impugnazione di norma coincidente con altra anteriore non impugnata - Reiterazione della lesione da cui deriva l'interesse a ricorrere - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di interesse a ricorrere, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 1, lett. a), n. 3), della legge reg. Campania n. 26 del 2018. Anche a prescindere dalla consentita impugnabilità delle leggi ripetitive di leggi precedenti non impugnate, la sostituzione, operata dalla previsione impugnata, del comma 1-bis dell'art. 20 della legge reg. Campania n. 11 del 2015, non comporta la "persistenza" della norma nel testo anteriore, abrogata e riformulata in termini più restrittivi, perché va escluso che essa possa rivivere nell'ordinamento ove le questioni fossero accolte.

Per costante giurisprudenza costituzionale l'omessa impugnazione da parte dello Stato di precedenti norme regionali, analoghe a quelle oggetto di ricorso, non ha rilievo atteso che la norma impugnata ha comunque l'effetto di reiterare la lesione da cui deriva l'interesse a ricorrere dello Stato. (Precedenti citati: sentenze n. 41 del 2017 e n. 231 del 2016).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Campania  02/08/2018  n. 26  art. 12  co. 1

legge della Regione Campania  14/10/2015  n. 11  art. 20  co. 1

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte