Ricorso in via principale - Impugnazione di norma coincidente con altra anteriore non impugnata - Reiterazione della lesione da cui deriva l'interesse a ricorrere - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di interesse a ricorrere, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 1, lett. a), n. 3), della legge reg. Campania n. 26 del 2018. Anche a prescindere dalla consentita impugnabilità delle leggi ripetitive di leggi precedenti non impugnate, la sostituzione, operata dalla previsione impugnata, del comma 1-bis dell'art. 20 della legge reg. Campania n. 11 del 2015, non comporta la "persistenza" della norma nel testo anteriore, abrogata e riformulata in termini più restrittivi, perché va escluso che essa possa rivivere nell'ordinamento ove le questioni fossero accolte.
Per costante giurisprudenza costituzionale l'omessa impugnazione da parte dello Stato di precedenti norme regionali, analoghe a quelle oggetto di ricorso, non ha rilievo atteso che la norma impugnata ha comunque l'effetto di reiterare la lesione da cui deriva l'interesse a ricorrere dello Stato. (Precedenti citati: sentenze n. 41 del 2017 e n. 231 del 2016).