Sentenza 198/2019 (ECLI:IT:COST:2019:198)
Massima numero 42836
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  02/07/2019;  Decisione del  02/07/2019
Deposito del 24/07/2019; Pubblicazione in G. U. 31/07/2019
Massime associate alla pronuncia:  41480  42830  42835


Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Campania - Iniziative di interesse regionale inerenti ad attività economiche, produttive, anche che comportino varianti urbanistiche - Competenza dello Sportello unico regionale per le attività produttive (SURAP) per l'abilitazione all'avvio di nuove imprese - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale in materia di ordinamento civile e violazione degli artt. 5, 114 e 118, primo comma, della Costituzione - Inconferenza del parametro evocato - Assertività della censura - Inammissibilità delle questioni.

Testo

Sono dichiarate inammissibili, per inconferenza del parametro evocato e assertività della censura, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 5, 114, 117, secondo comma, lett. l), e 118, primo comma, Cost. - dell'art. 12, comma 1, lett. a), n. 3), della legge reg. Campania n. 26 del 2018, che prevede che, nel caso di iniziative di interesse regionale inerenti ad attività economiche, produttive anche che comportino varianti urbanistiche, il provvedimento abilitativo per l'avvio di nuove imprese che intendano localizzarsi sul territorio campano sia rilasciato dallo Sportello unico regionale per le attività produttive (SURAP). Il ricorrente non chiarisce perché la disciplina delle funzioni attribuite al SURAP dalla disposizione impugnata, che non rivela immediate interferenze con la materia dell'ordinamento civile, vi dovrebbe invece essere ricondotta, né offre alcun argomento a sostegno del lamentato contrasto della stessa in riferimento agli altri parametri evocati. (Precedenti citati: sentenze n. 63 del 2016, n. 269 e n. 181 del 2014).

Per costante giurisprudenza costituzionale, l'esigenza di un'adeguata motivazione a fondamento della richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale si pone in termini perfino più pregnanti nei giudizi proposti in via principale rispetto a quelli instaurati in via incidentale. In particolare, l'atto introduttivo al giudizio non può limitarsi a indicare le norme costituzionali e ordinarie, la definizione del cui rapporto di compatibilità o incompatibilità costituisce l'oggetto della questione di costituzionalità, ma deve contenere anche una argomentazione di merito, sia pure sintetica, a sostegno della richiesta declaratoria di incostituzionalità, posto che l'impugnativa deve fondarsi su una motivazione adeguata e non meramente assertiva. (Precedenti citati: sentenze n. 152 del 2018, 109 del 2018, n. 261 del 2017, n. 169 del 2017, n. 107 del 2017, n. 32 del 2017, n. 141 del 2016, n. 251 del 2015, n. 153 del 2015, n. 142 del 2015, n. 82 del 2015 e n. 13 del 2015).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Campania  02/08/2018  n. 26  art. 12  co. 1

legge della Regione Campania  14/10/2015  n. 11  art. 20  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 114

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 118  co. 1

Altri parametri e norme interposte