Sentenza 200/2019 (ECLI:IT:COST:2019:200)
Massima numero 41181
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente LATTANZI - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del
03/07/2019; Decisione del
03/07/2019
Deposito del 24/07/2019; Pubblicazione in G. U. 31/07/2019
Titolo
Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Legittimazione processuale nei giudizi in via principale o per conflitto di attribuzione - Decorrenza del termine per la costituzione in giudizio dal giorno della notifica a mezzo ufficiale giudiziario - Incompatibilità, allo stato, delle notifiche a mezzo PEC - Tempestività e conseguente ammissibilità dell'intervento - Rigetto di eccezione preliminare.
Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Legittimazione processuale nei giudizi in via principale o per conflitto di attribuzione - Decorrenza del termine per la costituzione in giudizio dal giorno della notifica a mezzo ufficiale giudiziario - Incompatibilità, allo stato, delle notifiche a mezzo PEC - Tempestività e conseguente ammissibilità dell'intervento - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
La tempestività della costituzione nel giudizio di costituzionalità deve essere valutata con riferimento al giorno della notifica a mezzo ufficiale giudiziario, e non a quello della notifica a mezzo posta elettronica certificata (PEC). Infatti, attesa la specialità dei giudizi innanzi alla Corte costituzionale, la modalità della notifica mediante PEC non può, allo stato, ritenersi compatibile - né è stata sin qui mai utilizzata - per la notifica dei ricorsi in via principale o per conflitto di attribuzione. Per questa ragione, non opera, a tal fine, il rinvio dinamico disposto dall'art. 22, primo comma, della legge n. 87 del 1953 alle "norme del regolamento per la procedura innanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale" − e ora a quelle del cod. proc. amm. − nel contesto delle quali la notifica a mezzo PEC è consentita. (Nella specie, relativamente al conflitto di attribuzione tra enti promosso dalla Regione Calabria a seguito della delibera del Consiglio dei ministri 7 dicembre 2018 e del telegramma del 6 dicembre 2018, n. 6079/10.1, non è accolta l'eccezione di tardività della costituzione in giudizio, in quanto effettuata nel rispetto del termine - decorrente dalla notifica del ricorso affidata all'ufficiale giudiziario e non dalla precedente notifica a mezzo PEC - di cui all'art. 25, comma 4, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale).
La tempestività della costituzione nel giudizio di costituzionalità deve essere valutata con riferimento al giorno della notifica a mezzo ufficiale giudiziario, e non a quello della notifica a mezzo posta elettronica certificata (PEC). Infatti, attesa la specialità dei giudizi innanzi alla Corte costituzionale, la modalità della notifica mediante PEC non può, allo stato, ritenersi compatibile - né è stata sin qui mai utilizzata - per la notifica dei ricorsi in via principale o per conflitto di attribuzione. Per questa ragione, non opera, a tal fine, il rinvio dinamico disposto dall'art. 22, primo comma, della legge n. 87 del 1953 alle "norme del regolamento per la procedura innanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale" − e ora a quelle del cod. proc. amm. − nel contesto delle quali la notifica a mezzo PEC è consentita. (Nella specie, relativamente al conflitto di attribuzione tra enti promosso dalla Regione Calabria a seguito della delibera del Consiglio dei ministri 7 dicembre 2018 e del telegramma del 6 dicembre 2018, n. 6079/10.1, non è accolta l'eccezione di tardività della costituzione in giudizio, in quanto effettuata nel rispetto del termine - decorrente dalla notifica del ricorso affidata all'ufficiale giudiziario e non dalla precedente notifica a mezzo PEC - di cui all'art. 25, comma 4, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale).
Atti oggetto del giudizio
07/12/2018
n.
art.
co.
telegramma del Presidente del consiglio ministri
06/12/2018
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
n.
art. 25
co. 4