Sentenza 200/2019 (ECLI:IT:COST:2019:200)
Massima numero 41182
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente LATTANZI - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del
03/07/2019; Decisione del
03/07/2019
Deposito del 24/07/2019; Pubblicazione in G. U. 31/07/2019
Titolo
Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Legittimazione processuale nei giudizi in via principale o per conflitto di attribuzione - Costituzione in giudizio del Presidente del Consiglio dei ministri - Necessità del contestuale deposito della delibera del Consiglio dei ministri, autorizzativa della resistenza in giudizio, anziché dell'attestazione, da parte del Segretario del Consiglio dei ministri, di tale delibera - Esclusione - Ammissibilità della costituzione - Rigetto di eccezione preliminare.
Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Legittimazione processuale nei giudizi in via principale o per conflitto di attribuzione - Costituzione in giudizio del Presidente del Consiglio dei ministri - Necessità del contestuale deposito della delibera del Consiglio dei ministri, autorizzativa della resistenza in giudizio, anziché dell'attestazione, da parte del Segretario del Consiglio dei ministri, di tale delibera - Esclusione - Ammissibilità della costituzione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Ai fini della tempestività, ed ammissibilità, dell'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri è sufficiente l'allegazione dell'attestazione, proveniente dal Segretario del Consiglio dei ministri, della delibera autorizzativa della resistenza in giudizio, e non anche la contestualità del suo deposito. (Nella specie, relativamente al conflitto di attribuzione tra enti promosso dalla Regione Calabria a seguito della delibera del Consiglio dei ministri 7 dicembre 2018 e del telegramma del 6 dicembre 2018, n. 6079/10.1, non è accolta l'eccezione di tardività - per mancanza del contestuale deposito della delibera del Consiglio dei ministri, autorizzativa della resistenza in giudizio - della costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri).
Ai fini della tempestività, ed ammissibilità, dell'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri è sufficiente l'allegazione dell'attestazione, proveniente dal Segretario del Consiglio dei ministri, della delibera autorizzativa della resistenza in giudizio, e non anche la contestualità del suo deposito. (Nella specie, relativamente al conflitto di attribuzione tra enti promosso dalla Regione Calabria a seguito della delibera del Consiglio dei ministri 7 dicembre 2018 e del telegramma del 6 dicembre 2018, n. 6079/10.1, non è accolta l'eccezione di tardività - per mancanza del contestuale deposito della delibera del Consiglio dei ministri, autorizzativa della resistenza in giudizio - della costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri).
Atti oggetto del giudizio
07/12/2018
n.
art.
co.
telegramma del Presidente del consiglio ministri
06/12/2018
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte