Sentenza 200/2019 (ECLI:IT:COST:2019:200)
Massima numero 41183
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente LATTANZI  - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del  03/07/2019;  Decisione del  03/07/2019
Deposito del 24/07/2019; Pubblicazione in G. U. 31/07/2019
Massime associate alla pronuncia:  41181  41182  43663  43664


Titolo
Sanità pubblica - Regione Calabria - Piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale - Nomina del commissario ad acta e del subcommissario per l'attuazione del piano nella riunione del Consiglio dei ministri del 7 dicembre 2018 - Assenza della Regione alla riunione - Telegramma "urgentissimo", del 6 dicembre 2018, di invito del Presidente della Giunta regionale a partecipare - Ricorso per conflitto di attribuzione tra enti promosso dalla Regione Calabria - Denunciata violazione del principio di leale collaborazione nonché lesione di prerogative e attribuzioni regionali - Insussistenza - Spettanza allo Stato del potere esercitato.

Testo

È dichiarato che spettava allo Stato e, per esso, al Consiglio dei ministri, nominare il commissario ad acta e il subcommissario per l'attuazione del vigente piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario della Regione Calabria, anche senza la partecipazione del Presidente della Giunta regionale alla riunione del Consiglio dei ministri. Tale forma di coinvolgimento del rappresentante regionale, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 131 del 2003, non esaurisce infatti le modalità - che il legislatore può diversamente disciplinare con normative di settore relative a specifici tipi di intervento sostitutivo - attraverso le quali è attuato il principio di leale collaborazione. Nella specie, la disciplina dei piani di rientro e dei connessi commissariamenti è improntata a un costante confronto collaborativo tra il livello statale e quello regionale, la cui sede di elezione è rappresentata dall'azione congiunta del Comitato paritetico e del Tavolo tecnico regionali, istituiti dagli artt. 9 e 12 dell'intesa tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 23 marzo 2005: organismi la cui stessa composizione, improntata a una compenetrazione tra la componente statale e quella regionale, garantisce di per sé il pieno coinvolgimento della Regione in merito all'analisi dell'andamento del proprio piano di rientro. Deve, del resto, considerarsi che le facoltà di audizione e partecipazione della Regione non si estendono all'individuazione nominativa del commissario e del subcommissario, la cui scelta spetta in via esclusiva al Governo. (Precedente citato: sentenza n. 56 del 2018).

L'attuazione del piano di rientro delimita temporalmente i compiti commissariali in una dimensione teleologica; con la conseguenza, della legittimità - ed anzi della necessità - della continuità dell'azione del commissario, le cui funzioni, come specificate dai programmi operativi, devono restare, fino all'esaurimento dei compiti commissariali, al riparo da ogni interferenza degli organi regionali. (Precedente citato: sentenza n. 266 del 2016).



Atti oggetto del giudizio

 07/12/2018  n.   art.   co. 

telegramma del Presidente del consiglio ministri  06/12/2018  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte