Sentenza 200/2019 (ECLI:IT:COST:2019:200)
Massima numero 43663
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente LATTANZI - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del
03/07/2019; Decisione del
03/07/2019
Deposito del 24/07/2019; Pubblicazione in G. U. 31/07/2019
Titolo
Thema decidendum - Istanza di autorimessione di questione incidentale in pendenza di conflitto intersoggettivo - Impossibilità di ricavare dalle disposizioni oggetto dell'istanza la regola che si vorrebbe dichiarare costituzionalmente illegittima - Rigetto della richiesta.
Thema decidendum - Istanza di autorimessione di questione incidentale in pendenza di conflitto intersoggettivo - Impossibilità di ricavare dalle disposizioni oggetto dell'istanza la regola che si vorrebbe dichiarare costituzionalmente illegittima - Rigetto della richiesta.
Testo
Nel conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Calabria, in relazione al «telegramma urgentissimo» del 6 dicembre 2018, di invito del Presidente della Giunta regionale a partecipare alla riunione del Consiglio dei ministri del 7 dicembre 2018, e alla delibera di nomina del commissario ad acta e del subcommissario per l'attuazione del vigente piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario nella Regione Calabria, adottata dal Consiglio dei ministri in pari data, non è accolta la richiesta della Regione di autorimessione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 88 e 88-bis, della legge n. 191 del 2009 poiché, contrariamente a quanto dedotto, la normativa citata non prevede una prosecuzione del commissariamento sine die, ma consente il ritorno alla gestione ordinaria una volta raggiunti gli obiettivi del piano di rientro.
Nel conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Calabria, in relazione al «telegramma urgentissimo» del 6 dicembre 2018, di invito del Presidente della Giunta regionale a partecipare alla riunione del Consiglio dei ministri del 7 dicembre 2018, e alla delibera di nomina del commissario ad acta e del subcommissario per l'attuazione del vigente piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario nella Regione Calabria, adottata dal Consiglio dei ministri in pari data, non è accolta la richiesta della Regione di autorimessione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 88 e 88-bis, della legge n. 191 del 2009 poiché, contrariamente a quanto dedotto, la normativa citata non prevede una prosecuzione del commissariamento sine die, ma consente il ritorno alla gestione ordinaria una volta raggiunti gli obiettivi del piano di rientro.
Atti oggetto del giudizio
07/12/2018
n.
art.
co.
telegramma del Presidente del consiglio ministri
06/12/2018
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte