Assistenza e solidarietà sociale - Norme della Regione Puglia - Incentivi finanziari ai Comuni costieri per garantire l'accesso dei disabili alle spiagge destinate alla libera balneazione - Ricorso del Governo - Successiva rinuncia in mancanza di costituzione in giudizio della controparte - Estinzione del processo.
È dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso in mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente - il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, lett. a), della legge reg. Puglia n. 48 del 2018, promosse dal Governo, in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, Cost. e in relazione agli artt. 5, 9, 19, lett. b) e c), e 30, par. 5, lett. c), della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, all'art. 23, comma 3, della legge n. 104 del 1992 e all'art. 5 del d.m. n. 236 del 1989. (Nella specie, la rinuncia è motivata da satisfattiva sostituzione della disposizione impugnata).
In mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente, l'intervenuta rinuncia al ricorso in via principale determina, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo. (Precedenti citati: ordinanze n. 61 del 2019, n. 4 del 2019, n. 244 del 2018 e n. 205 del 2018).