Impiego pubblico - Personale regionale - Uffici di diretta collaborazione - Carattere necessariamente fiduciario - In particolare: disciplina del trattamento accessorio - Rimessione, in omaggio al principio di sussidiarietà, alla disciplina regionale - Possibili deroghe alla disciplina dell'impiego pubblico, ad eccezione dei principi fondamentali. (Classif. 131009).
In ragione della specificità degli uffici di diretta collaborazione, le regioni possono dettare con legge, in deroga ai criteri di selezione dettati dall’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, dei propri, autonomi, criteri selettivi, che tengano conto della peculiarità dell’incarico in conseguenza del necessario rapporto fiduciario con l’organo politico, purché prevedano, in alternativa, altri criteri di valutazione, ugualmente idonei a garantire la competenza e professionalità dei soggetti di cui si avvale ed a scongiurare il pericolo di un uso strumentale e clientelare delle cosiddette esternalizzazioni. (Precedenti: S. 273/2020 - mass. 43073; S. 43/2019 - mass. 41733; S. 213/2012 - mass. 36588; S. 53/2012 - mass. 36139; S. 7/2011 - mass. 35225; S. 34/2010 - mass. 34311; S. 293/2009 - mass. 34071; S. 252/2009 - mass. 33855; S. 104/2007 - mass. 31169).
Per gli uffici di diretta collaborazione, la particolare rilevanza del carattere necessariamente fiduciario nella scelta del personale, a tempo determinato, se può autorizzare deroghe al principio del pubblico concorso nella scelta dei collaboratori, non consente deroghe ai principi fondamentali dettati dal legislatore statale in materia di coordinamento della finanza pubblica. (Precedente: S. 130/2013 - mass. 37129).
Il livello più idoneo per regolamentare il trattamento accessorio è quello regionale, stante la perdurante mancanza di una regolamentazione ad opera della contrattazione collettiva di comparto; ciò in applicazione del principio di sussidiarietà, che opera non solo come chiamata di competenza, anche legislativa, a livello superiore (da quello regionale a quello statale), ma anche come attribuzione ad un livello inferiore (da quello statale a quello regionale). (Precedenti: S. 31/2024 - mass. 45987; S. 6/2023 - mass. 45276; S. 179/2022 - mass. 45069; S. 123/2022 - mass. 44990; S. 87/2018 - mass. 40645; S. 170/2017 - mass. 41980; S. 303/2003 - mass. 28036).