Ordinanza 203/2019 (ECLI:IT:COST:2019:203)
Massima numero 42838
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del
03/07/2019; Decisione del
03/07/2019
Deposito del 24/07/2019; Pubblicazione in G. U. 31/07/2019
Titolo
Circolazione stradale - Condanna o patteggiamento per i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime - Sanzioni amministrative accessorie - Automaticità della revoca della patente di guida - Denunciata irragionevolezza e contrarietà al principio di eguaglianza - Intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale in parte qua della norma oggetto - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Circolazione stradale - Condanna o patteggiamento per i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime - Sanzioni amministrative accessorie - Automaticità della revoca della patente di guida - Denunciata irragionevolezza e contrarietà al principio di eguaglianza - Intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale in parte qua della norma oggetto - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per sopravvenuta carenza di oggetto, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal GUP del Tribunale di Brescia, dal GIP del Tribunale di Grosseto, dal Tribunale di Firenze e dal Tribunale di Verbania, in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, cod. strada, nella parte in cui prevede obbligatoriamente l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida in ipotesi di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti per i reati di omicidio stradale e di lesioni stradali gravi o gravissime. La sentenza n. 88 del 2019, successiva alle ordinanze di rimessione, ha dichiarato in parte qua l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata, con la conseguenza che le questioni sono divenute prive di oggetto. (Precedenti citati: ordinanze n. 91 del 2019, n. 137 del 2017, n. 38 del 2017 n. 34 del 2017, n. 181 del 2016 e n. 4 del 2016).
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per sopravvenuta carenza di oggetto, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal GUP del Tribunale di Brescia, dal GIP del Tribunale di Grosseto, dal Tribunale di Firenze e dal Tribunale di Verbania, in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, cod. strada, nella parte in cui prevede obbligatoriamente l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida in ipotesi di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti per i reati di omicidio stradale e di lesioni stradali gravi o gravissime. La sentenza n. 88 del 2019, successiva alle ordinanze di rimessione, ha dichiarato in parte qua l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata, con la conseguenza che le questioni sono divenute prive di oggetto. (Precedenti citati: ordinanze n. 91 del 2019, n. 137 del 2017, n. 38 del 2017 n. 34 del 2017, n. 181 del 2016 e n. 4 del 2016).
Atti oggetto del giudizio
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 222
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte