Ordinanza 203/2019 (ECLI:IT:COST:2019:203)
Massima numero 42839
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del
03/07/2019; Decisione del
03/07/2019
Deposito del 24/07/2019; Pubblicazione in G. U. 31/07/2019
Titolo
Reati e pene - Omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime - Computo delle circostanze - Divieto di prevalenza e di equivalenza dell'attenuante speciale prevista dall'art. 590-bis, settimo comma, codice penale - Denunciata irragionevolezza e contrasto con la finalità rieducativa della pena - Insufficiente descrizione della fattispecie - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Reati e pene - Omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime - Computo delle circostanze - Divieto di prevalenza e di equivalenza dell'attenuante speciale prevista dall'art. 590-bis, settimo comma, codice penale - Denunciata irragionevolezza e contrasto con la finalità rieducativa della pena - Insufficiente descrizione della fattispecie - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per insufficiente descrizione della fattispecie concreta, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Verbania in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. - dell'art. 590-quater cod. pen., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza e equivalenza dell'attenuante speciale di cui all'art. 590-bis, settimo comma, cod. pen. Le questioni sono del tutto prive dell'indicazione della fattispecie, la cui insufficiente descrizione impedisce il necessario controllo in punto di rilevanza. (Precedenti citati: ordinanze n. 7 del 2018, n. 210 del 2017 e n. 237 del 2016).
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per insufficiente descrizione della fattispecie concreta, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Verbania in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. - dell'art. 590-quater cod. pen., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza e equivalenza dell'attenuante speciale di cui all'art. 590-bis, settimo comma, cod. pen. Le questioni sono del tutto prive dell'indicazione della fattispecie, la cui insufficiente descrizione impedisce il necessario controllo in punto di rilevanza. (Precedenti citati: ordinanze n. 7 del 2018, n. 210 del 2017 e n. 237 del 2016).
Atti oggetto del giudizio
codice penale
n.
art. 590
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 27
Altri parametri e norme interposte