Ordinanza 203/2019 (ECLI:IT:COST:2019:203)
Massima numero 42840
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del  03/07/2019;  Decisione del  03/07/2019
Deposito del 24/07/2019; Pubblicazione in G. U. 31/07/2019
Massime associate alla pronuncia:  42838  42839


Titolo
Circolazione stradale - Condanna o patteggiamento per i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime - Sanzioni amministrative accessorie - Divieto di conseguimento di una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca - Denunciata irragionevolezza - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo
È dichiarata manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Verbania, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 222, comma 3-ter, cod. strada, nella parte in cui prevede l'impossibilità di conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca. Nel giudizio penale non vengono in rilievo i presupposti perché il condannato possa chiedere una nuova patente di guida dopo la revoca della stessa in ipotesi applicata dal giudice penale. (Precedente citato: sentenza n. 88 del 2019).

Atti oggetto del giudizio

codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)    n.   art. 222  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte