Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Intervento nel giudizio incidentale - Interveniente titolare di interesse qualificato immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto nel giudizio a quo - Ammissibilità dell'intervento.
È dichiarato ammissibile l'intervento spiegato dall'ArcelorMittal Italia spa nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 5 e 6, del d.l. n. 1 del 2015, conv., con modif., nella legge n. 20 del 2015. L'interveniente, concreto gestore dello stabilimento ILVA di Taranto, è titolare di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalle norme censurate, avendo il rimettente censurato le menzionate disposizioni perché, oltre a esonerare da responsabilità penale i gestori dello stabilimento, autorizzano «in ogni caso» la prosecuzione dell'attività produttiva presso lo stabilimento in pendenza di sequestro penale sino al 23 agosto 2023.
Secondo la giurisprudenza costituzionale, se la partecipazione al giudizio incidentale di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale), è ugualmente ammissibile l'intervento di soggetti terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura. (Precedenti citati: sentenze n. 98 del 2019, n. 13 del 2019 e n. 180 del 2018).