Sentenza 205/2019 (ECLI:IT:COST:2019:205)
Massima numero 42137
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
21/05/2019; Decisione del
21/05/2019
Deposito del 25/07/2019; Pubblicazione in G. U. 31/07/2019
Massime associate alla pronuncia:
42136
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Siciliana - Certificazione dei crediti vantati dai fornitori delle pubbliche amministrazioni - Iscrizione nella piattaforma telematica per i crediti commerciali (PCC) dei consorzi e delle società d'ambito poste in liquidazione - Violazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica e del principio della copertura finanziaria - Illegittimità costituzionale.
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Siciliana - Certificazione dei crediti vantati dai fornitori delle pubbliche amministrazioni - Iscrizione nella piattaforma telematica per i crediti commerciali (PCC) dei consorzi e delle società d'ambito poste in liquidazione - Violazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica e del principio della copertura finanziaria - Illegittimità costituzionale.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 81, terzo comma e 117, terzo comma, Cost., l'art. 9, comma 6, della legge reg. Siciliana n. 10 del 2018, che inserisce i consorzi e le società d'ambito in liquidazione della Regione Siciliana tra i soggetti pubblici autorizzati a certificare i propri crediti, iscrivendosi nella piattaforma telematica per i crediti commerciali (PCC). Il legislatore regionale ha illegittimamente differenziato il proprio ambito territoriale rispetto alla perimetrazione soggettiva ed oggettiva della certificazione dei crediti stabilita dal legislatore statale con gli artt. 3-bis e 3-ter del d.l. n. 185 del 2008. Tale disciplina, adottata nell'esercizio della potestà concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica, è finalizzata non solo ad assicurare fondamentali interessi riconducibili alla finanza pubblica allargata, ma anche a salvaguardare la certezza dei traffici giuridici.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 81, terzo comma e 117, terzo comma, Cost., l'art. 9, comma 6, della legge reg. Siciliana n. 10 del 2018, che inserisce i consorzi e le società d'ambito in liquidazione della Regione Siciliana tra i soggetti pubblici autorizzati a certificare i propri crediti, iscrivendosi nella piattaforma telematica per i crediti commerciali (PCC). Il legislatore regionale ha illegittimamente differenziato il proprio ambito territoriale rispetto alla perimetrazione soggettiva ed oggettiva della certificazione dei crediti stabilita dal legislatore statale con gli artt. 3-bis e 3-ter del d.l. n. 185 del 2008. Tale disciplina, adottata nell'esercizio della potestà concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica, è finalizzata non solo ad assicurare fondamentali interessi riconducibili alla finanza pubblica allargata, ma anche a salvaguardare la certezza dei traffici giuridici.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione siciliana
10/07/2018
n. 10
art. 9
co. 6
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 81
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte