Sentenza 206/2019 (ECLI:IT:COST:2019:206)
Massima numero 42746
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del  04/06/2019;  Decisione del  04/06/2019
Deposito del 25/07/2019; Pubblicazione in G. U. 31/07/2019
Massime associate alla pronuncia:  42745  42747  42748  42749  42750  42751  42759  42760  42761


Titolo
Rilevanza della questione incidentale - Dedotto difetto di rilevanza per procedimento penale pendente - Autonomia del giudizio incidentale di costituzionalità - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per difetto di rilevanza delle questioni, a causa del rinvio a giudizio disposto nei confronti della società ricorrente nel giudizio principale - formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 1, del d.l. n. 112 del 2008, come convertito, dell'art. 2, comma 62, della legge n. 191 del 2009 e dell'art. 2, comma 1, del d.l. n. 63 del 2012, come convertito. L'autonomia del giudizio incidentale, che non viene meno neppure in caso di estinzione del giudizio principale, porta ad escludere che gli accertamenti tributari intervenuti e il procedimento penale pendente possano dar luogo a difetto di rilevanza della questione.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  25/06/2008  n. 112  art. 44  co. 1

legge  06/08/2008  n. 133  art.   co. 

legge  23/12/2009  n. 191  art. 2  co. 62

decreto-legge  18/05/2012  n. 63  art. 2  co. 1

legge  16/07/2012  n. 103  art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte