Sentenza 206/2019 (ECLI:IT:COST:2019:206)
Massima numero 42748
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del  04/06/2019;  Decisione del  04/06/2019
Deposito del 25/07/2019; Pubblicazione in G. U. 31/07/2019
Massime associate alla pronuncia:  42745  42746  42747  42749  42750  42751  42759  42760  42761


Titolo
Thema decidendum - Deduzioni delle parti - Prospettazioni ulteriori rispetto a quelle definite dall'ordinanza di rimessione - Inammissibilità.

Testo

Sono inammissibili le deduzioni delle parti del giudizio a quo, costituitesi nel giudizio incidentale avente ad oggetto l'art. 44, comma 1, del d.l. n. 112 del 2008, come convertito, l'art. 2, comma 62, della legge n. 191 del 2009 e l'art. 2, comma 1, del d.l. n. 63 del 2012, come convertito, in quanto tendono ad ampliare il thema decidendum definito dall'ordinanza di rimessione.

Per costante giurisprudenza costituzionale, non possono essere presi in considerazione ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, oltre i limiti dell'ordinanza di rimessione; e ciò sia che siano stati eccepiti, ma non fatti propri dal giudice a quo, sia che siano diretti ad ampliare o modificare successivamente il thema decidendum, una volta che le parti si siano costituite nel giudizio incidentale di costituzionalità. (Precedenti citati: sentenza n. 248 del 2018).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  25/06/2008  n. 112  art. 44  co. 1

legge  06/08/2008  n. 133  art.   co. 

legge  23/12/2009  n. 191  art. 2  co. 62

decreto-legge  18/05/2012  n. 63  art. 2  co. 1

legge  16/07/2012  n. 103  art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte