Thema decidendum - Deduzioni delle parti - Prospettazioni ulteriori rispetto a quelle definite dall'ordinanza di rimessione - Inammissibilità.
Sono inammissibili le deduzioni delle parti del giudizio a quo, costituitesi nel giudizio incidentale avente ad oggetto l'art. 44, comma 1, del d.l. n. 112 del 2008, come convertito, l'art. 2, comma 62, della legge n. 191 del 2009 e l'art. 2, comma 1, del d.l. n. 63 del 2012, come convertito, in quanto tendono ad ampliare il thema decidendum definito dall'ordinanza di rimessione.
Per costante giurisprudenza costituzionale, non possono essere presi in considerazione ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, oltre i limiti dell'ordinanza di rimessione; e ciò sia che siano stati eccepiti, ma non fatti propri dal giudice a quo, sia che siano diretti ad ampliare o modificare successivamente il thema decidendum, una volta che le parti si siano costituite nel giudizio incidentale di costituzionalità. (Precedenti citati: sentenza n. 248 del 2018).