Impiego pubblico - Personale regionale - Norme della Regione Toscana - Trattamento economico accessorio del personale di staff degli organi politici della Regione - Assegnazione al personale delle strutture di supporto agli organi di governo di uno specifico emolumento mensile che integra le altre voci stipendiali fisse e continuative e che esclude l'attribuzione di ogni altro beneficio economico - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 131009).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., l’art. 45 della legge della reg. Toscana n. 1 del 2009, nella parte in cui prevede, in favore del personale delle strutture di supporto agli organi di governo, uno specifico emolumento che integra le altre voci stipendiali fisse e continuative e che esclude l’attribuzione di ogni altro beneficio economico. Le disposizioni censurate dalla Corte dei conti, sez. riunite in sede giurisdizionale – da riferirsi a quelle nel frattempo abrogate, e a non a quelle vigenti all’esito della reviviscenza disposta dall’art. 2 della legge reg. Toscana n. 23 del 2023, che hanno un contenuto normativo del tutto autonomo e distinto – ledono il parametro evocato, poiché il discrimine tra la materia dell’ordinamento civile e quella residuale dell’organizzazione amministrativa regionale sta nel fatto che quest’ultima si arresta “a monte”, cioè alla fase antecedente l’instaurazione del rapporto di lavoro, riguardando solo i profili pubblicistico-organizzativi dell’impiego pubblico regionale, mentre ogni intervento legislativo “a valle”, incidente cioè sui rapporti lavorativi in essere, va ascritto alla materia dell’ordinamento civile. E così, appartengono alla competenza delle regioni la disciplina delle procedure concorsuali e l’utilizzo delle graduatorie, mentre è materia dell’ordinamento civile, riservata in via esclusiva al legislatore statale, la disciplina del trattamento economico, compreso quello accessorio, e giuridico dei dipendenti regionali che ricomprende tutte le disposizioni che incidono sulla regolazione del rapporto di lavoro; anche se si tratta di conferimento degli incarichi dirigenziali esterni. Per gli uffici di diretta collaborazione, la particolare rilevanza del carattere necessariamente fiduciario nella scelta del personale, a tempo determinato, se può autorizzare deroghe al principio del pubblico concorso nella scelta dei collaboratori, non consente deroghe ai principi fondamentali dettati dal legislatore statale in materia di coordinamento della finanza pubblica. La Regione Toscana, nell’ambito della sua autonomia organizzativa, poteva individuare gli uffici di staff, prevedere le figure apicali, determinare gli organici, regolare i criteri di scelta per l’attribuzione degli incarichi, ma non poteva disciplinare con legge - prima del d.l. n. 44 del 2023, come convertito - il trattamento economico di tale personale, segnatamente quello accessorio che rileva nel giudizio di parificazione a quo. Tanto invece è avvenuto con l’art. 45 censurato, che ha attribuito al personale addetto agli organi politici uno specifico emolumento integrativo delle altre voci stipendiali fisse e continuative che, escludendo l’attribuzione di ogni altro beneficio economico, si è andato a sostituire a quelli previsti dalla contrattazione collettiva. (Precedenti: S. 140/2023 - mass. 45642; S. 267/2022 - mass. 45254; S. 84/2022 - mass. 44761; S. 130/2013 - mass. 37129).