Sentenza 206/2019 (ECLI:IT:COST:2019:206)
Massima numero 42750
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del  04/06/2019;  Decisione del  04/06/2019
Deposito del 25/07/2019; Pubblicazione in G. U. 31/07/2019
Massime associate alla pronuncia:  42745  42746  42747  42748  42749  42751  42759  42760  42761


Titolo
Diritto dell'informazione - Mancanza di una specifica disciplina costituzionale - Riconducibilità alla libertà di manifestazione del pensiero - Conseguente qualificazione del diritto - Necessità del pluralismo delle fonti e dei mezzi di diffusione del pensiero (stampa e radiotelevisione) - Vincoli per il legislatore a sua garanzia.

Testo
La giurisprudenza costituzionale, pur in mancanza di una specifica disciplina costituzionale, ha sempre ricondotto il diritto dell'informazione nell'àmbito di tutela della libertà costituzionale di manifestazione del pensiero, ricomprendendolo tra le libertà fondamentali proclamate dalla Costituzione. L'art. 21 Cost. infatti solennemente proclama uno tra i princìpi caratterizzanti del vigente ordinamento democratico, garantendo a "tutti" il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero "con ogni mezzo di diffusione" e detta per di più ulteriori e specifiche norme a tutela della stampa, quale mezzo di diffusione tradizionale e tuttora insostituibile ai fini dell'informazione dei cittadini e quindi della formazione di una pubblica opinione avvertita e consapevole. A tale riguardo, il "diritto all'informazione" deve essere qualificato e caratterizzato dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie − che comporta, fra l'altro, il vincolo al legislatore di impedire la formazione di posizioni dominanti e di favorire l'accesso del massimo numero possibile di voci diverse − in modo tale che il cittadino possa essere messo in condizione di compiere le sue valutazioni avendo presenti punti di vista differenti e orientamenti culturali contrastanti. In questo senso, l'informazione esprime non tanto una materia, quanto "una condizione preliminare" per l'attuazione dei princìpi propri dello Stato democratico. (Precedenti citati: sentenze n. 122 del 2017, n. 210 del 2015, n. 69 del 2009, n. 168 del 2008, n. 151 del 2005, n. 312 del 2003, n. 466 del 2002, n. 155 del 2002, n. 29 del 1996, n. 420 del 1994, n. 112 del 1993, n. 21 del 1991, n. 348 del 1990, n. 826 del 1988, n. 194 del 1987, n. 148 del 1981, n. 225 del 1974, n. 105 del 1972 e n. 9 del 1965; ordinanza n. 61 del 2008).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 21

Altri parametri e norme interposte