Sentenza 206/2019 (ECLI:IT:COST:2019:206)
Massima numero 42751
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del
04/06/2019; Decisione del
04/06/2019
Deposito del 25/07/2019; Pubblicazione in G. U. 31/07/2019
Titolo
Stampa - Contributi pubblici all'editoria - Carattere discrezionale e subordinato alle disponibilità di bilancio dell'elargizione - Denunciata violazione dei principi di solidarietà, di eguaglianza, e di libera manifestazione del pensiero - Assenza di un diritto soggettivo al contributo in capo alle imprese editrici - Idoneità dei presìdi offerti dall'ordinamento a tutela del pluralismo informativo e del mercato - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Stampa - Contributi pubblici all'editoria - Carattere discrezionale e subordinato alle disponibilità di bilancio dell'elargizione - Denunciata violazione dei principi di solidarietà, di eguaglianza, e di libera manifestazione del pensiero - Assenza di un diritto soggettivo al contributo in capo alle imprese editrici - Idoneità dei presìdi offerti dall'ordinamento a tutela del pluralismo informativo e del mercato - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 1, del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., nella legge n. 133 del 2008, dell'art. 2, comma 62, della legge n. 191 del 2009 e dell'art. 2, comma 1, del d.l. n. 63 del 2012, conv., con modif., nella legge n. 103 del 2012 - sollevate dal Tribunale di Catania in riferimento agli artt. 2, 3 e 21 Cost. - che, nel regolare la disciplina dei contributi all'editoria, prevedono il carattere discrezionale dell'elargizione e la sua subordinazione alle disponibilità di bilancio. Il rilievo costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero non comporta che esista in via generale un diritto soggettivo delle imprese editrici a misure di sostegno dell'editoria. La pretesa si radica infatti nella combinazione fra l'articolo della Costituzione che definisce il diritto di volta in volta preso in esame e l'art. 2 Cost., ma anche e soprattutto con il secondo comma dell'art. 3 Cost.; tale esigenza non sussiste nel caso in esame, in cui i presìdi offerti dall'ordinamento a tutela del pluralismo informativo e del mercato risultano idonei ad assicurare tale valore, cosicché la garanzia del pur fondamentale diritto in questione non impone l'intervento finanziario dello Stato.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 1, del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., nella legge n. 133 del 2008, dell'art. 2, comma 62, della legge n. 191 del 2009 e dell'art. 2, comma 1, del d.l. n. 63 del 2012, conv., con modif., nella legge n. 103 del 2012 - sollevate dal Tribunale di Catania in riferimento agli artt. 2, 3 e 21 Cost. - che, nel regolare la disciplina dei contributi all'editoria, prevedono il carattere discrezionale dell'elargizione e la sua subordinazione alle disponibilità di bilancio. Il rilievo costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero non comporta che esista in via generale un diritto soggettivo delle imprese editrici a misure di sostegno dell'editoria. La pretesa si radica infatti nella combinazione fra l'articolo della Costituzione che definisce il diritto di volta in volta preso in esame e l'art. 2 Cost., ma anche e soprattutto con il secondo comma dell'art. 3 Cost.; tale esigenza non sussiste nel caso in esame, in cui i presìdi offerti dall'ordinamento a tutela del pluralismo informativo e del mercato risultano idonei ad assicurare tale valore, cosicché la garanzia del pur fondamentale diritto in questione non impone l'intervento finanziario dello Stato.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
25/06/2008
n. 112
art. 44
co. 1
legge
06/08/2008
n. 133
art.
co.
legge
23/12/2009
n. 191
art. 2
co. 62
decreto-legge
18/05/2012
n. 63
art. 2
co. 1
legge
16/07/2012
n. 103
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 21
Altri parametri e norme interposte