Sentenza 206/2019 (ECLI:IT:COST:2019:206)
Massima numero 42761
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del  04/06/2019;  Decisione del  04/06/2019
Deposito del 25/07/2019; Pubblicazione in G. U. 31/07/2019
Massime associate alla pronuncia:  42745  42746  42747  42748  42749  42750  42751  42759  42760


Titolo
Stampa - Contributi pubblici all'editoria - Determinazione del loro ammontare - Affidamento alla discrezionalità del Governo, senza indicazione di criteri oggettivi - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza, libera manifestazione del pensiero, imparzialità e trasparenza della pubblica amministrazione - Assenza di soluzioni costituzionalmente obbligate - Necessario intervento del legislatore - Inammissibilità delle questioni.

Testo
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Catania in riferimento agli artt. 3, 21 e 97 Cost., dell'art. 44, comma 1, del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., nella legge n. 133 del 2008, dell'art. 2, comma 62, della legge n. 191 del 2009 e dell'art. 2, comma 1, del d.l. n. 63 del 2012, conv., con modif., nella legge n. 103 del 2012, che, affidano alla discrezionalità del Governo, senza l'indicazione di criteri oggettivi, la determinazione dell'ammontare delle misure di sostegno all'editoria. Le norme censurate non garantiscono l'attribuzione di contributi significativi e adeguati e rendono difficoltosa l'indipendenza e la pluralità dell'informazione, manifestando una grave lacuna di fondo - evidenziata dalla loro mancata armonizzazione con le disposizioni normative, anch'esse primarie, che fissano i requisiti per accedere ai contributi e procedono anche alla loro quantificazione - perché le imprese editrici, da un lato, sono titolari di diritti rispetto all'allocazione delle risorse in questione e dall'altro sono esposte al rischio di un taglio parziale o totale delle risorse stesse (in quanto, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 303 del 1999 e del d.P.C.m. 22 novembre 2010, il riparto delle disponibilità finanziarie fra gli interventi previsti nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri è rimesso all'autonomia della stessa Presidenza, cosicché l'assegnazione dei fondi al settore dell'editoria rimane subordinato, nei limiti delle disponibilità, a scelte discrezionali circa la distribuzione delle risorse). Tuttavia, da ciò non ne può derivare l'accoglimento delle questioni, poiché la strada della semplice cancellazione delle norme censurate si tradurrebbe in un danno per la stessa parte del giudizio a quo, che si vedrebbe del tutto negato il contributo, sia pure ridotto; e perché l'adozione di una disciplina di armonizzazione del sistema non impone una soluzione costituzionalmente obbligata, restando affidata alla scelta del legislatore. In un settore come quello in esame, caratterizzato dalla presenza di un diritto fondamentale, vi è dunque l'esigenza che il quadro normativo sia ricondotto a trasparenza e chiarezza, e in particolare che l'attribuzione delle risorse risponda a criteri certi e obiettivi.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  25/06/2008  n. 112  art. 44  co. 1

legge  06/08/2008  n. 133  art.   co. 

legge  23/12/2009  n. 191  art. 2  co. 62

decreto-legge  18/05/2012  n. 63  art. 2  co. 1

legge  16/07/2012  n. 103  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 21

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte