Ordinanza 207/2019 (ECLI:IT:COST:2019:207)
Massima numero 41549
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del
23/05/2019; Decisione del
23/05/2019
Deposito del 25/07/2019; Pubblicazione in G. U. 31/07/2019
Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Esclusione del carattere ancipite della formulazione del petitum - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Prospettazione della questione incidentale - Esclusione del carattere ancipite della formulazione del petitum - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per il carattere ancipite della formulazione del petitum - delle questioni incidentali di legittimità costituzionale dell'art. 712 cod. pen., nella parte in cui non è previsto il massimo edittale ovvero non è prevista l'ammenda non superiore a 516 euro. Il petitum dell'ordinanza di rimessione, pur se formulato in termini apparentemente alternativi, va ragionevolmente inteso come volto a censurare la mancata previsione del massimo edittale in 516 euro di ammenda, dovendo leggersi la congiunzione «ovvero» in senso esplicativo, come sinonimo di "cioè", "ossia".
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per il carattere ancipite della formulazione del petitum - delle questioni incidentali di legittimità costituzionale dell'art. 712 cod. pen., nella parte in cui non è previsto il massimo edittale ovvero non è prevista l'ammenda non superiore a 516 euro. Il petitum dell'ordinanza di rimessione, pur se formulato in termini apparentemente alternativi, va ragionevolmente inteso come volto a censurare la mancata previsione del massimo edittale in 516 euro di ammenda, dovendo leggersi la congiunzione «ovvero» in senso esplicativo, come sinonimo di "cioè", "ossia".
Atti oggetto del giudizio
codice penale
n.
art. 712
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte