Ordinanza 207/2019 (ECLI:IT:COST:2019:207)
Massima numero 41550
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del
23/05/2019; Decisione del
23/05/2019
Deposito del 25/07/2019; Pubblicazione in G. U. 31/07/2019
Titolo
Reati e pene - Acquisto di cose di sospetta provenienza - Trattamento sanzionatorio - Denunciata disparità di trattamento rispetto alle fattispecie di ricettazione di particolare tenuità e di omessa denuncia di cose provenienti da delitto, nonché violazione del principio della finalità rieducativa della pena - Insussistenza - Manifesta infondatezza delle questioni.
Reati e pene - Acquisto di cose di sospetta provenienza - Trattamento sanzionatorio - Denunciata disparità di trattamento rispetto alle fattispecie di ricettazione di particolare tenuità e di omessa denuncia di cose provenienti da delitto, nonché violazione del principio della finalità rieducativa della pena - Insussistenza - Manifesta infondatezza delle questioni.
Testo
Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Busto Arsizio in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. - dell'art. 712 cod. pen., nella parte in cui non è previsto il massimo edittale ovvero non è prevista l'ammenda non superiore a 516 euro. La cornice edittale del reato di incauto acquisto di cui alla disposizione censurata non può essere plausibilmente posta a raffronto con quella prevista per il delitto di ricettazione, essendo quest'ultimo delitto sanzionato con la pena cumulativa della reclusione e della ammenda, anche nella ipotesi attenuata del fatto di particolare tenuità, e non già con la previsione alternativa dell'arresto e dell'ammenda. Parimenti, strutturalmente inidonea a fungere nella specie da tertium comparationis risulta la cornice edittale del reato di omessa denuncia di cose provenienti da delitto, poiché, postulando un acquisto in buona fede di denaro o di cose provenienti da delitto, esso è concepito come ipotesi alternativa e meno grave rispetto a quella dell'incauto acquisto, che invece presuppone l'acquisto di cose che appaiano di sospetta provenienza criminosa già al momento dell'acquisto. Inoltre, la cornice edittale prevista per il reato di incauto acquisto consente un'ampia modulazione della pena da irrogare nel caso concreto, al fine di garantirne l'individualizzazione, anche tenendo conto del valore del bene acquistato, assicurando così al giudice la possibilità di irrogare una pena proporzionata al disvalore del fatto, e di consentire il pieno rispetto del principio della finalità rieducativa della pena.
Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Busto Arsizio in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. - dell'art. 712 cod. pen., nella parte in cui non è previsto il massimo edittale ovvero non è prevista l'ammenda non superiore a 516 euro. La cornice edittale del reato di incauto acquisto di cui alla disposizione censurata non può essere plausibilmente posta a raffronto con quella prevista per il delitto di ricettazione, essendo quest'ultimo delitto sanzionato con la pena cumulativa della reclusione e della ammenda, anche nella ipotesi attenuata del fatto di particolare tenuità, e non già con la previsione alternativa dell'arresto e dell'ammenda. Parimenti, strutturalmente inidonea a fungere nella specie da tertium comparationis risulta la cornice edittale del reato di omessa denuncia di cose provenienti da delitto, poiché, postulando un acquisto in buona fede di denaro o di cose provenienti da delitto, esso è concepito come ipotesi alternativa e meno grave rispetto a quella dell'incauto acquisto, che invece presuppone l'acquisto di cose che appaiano di sospetta provenienza criminosa già al momento dell'acquisto. Inoltre, la cornice edittale prevista per il reato di incauto acquisto consente un'ampia modulazione della pena da irrogare nel caso concreto, al fine di garantirne l'individualizzazione, anche tenendo conto del valore del bene acquistato, assicurando così al giudice la possibilità di irrogare una pena proporzionata al disvalore del fatto, e di consentire il pieno rispetto del principio della finalità rieducativa della pena.
Atti oggetto del giudizio
codice penale
n.
art. 712
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 27
co. 3
Altri parametri e norme interposte