Prospettazione della questione incidentale - Motivazione ictu oculi non implausibile del rimettente sulla rilevanza - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale dell'art. 34, comma 2, lett. a), della legge reg. Emilia-Romagna n. 23 del 2004, non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza della questione. Nella specie, non risulta ictu oculi priva di fondamento e quindi implausibile la motivazione svolta dal giudice rimettente, per cui l'eventuale accoglimento della questione inciderebbe sull'esito del giudizio principale.
Nel giudizio di costituzionalità, ai fini dell'apprezzamento della rilevanza, ciò che conta è la valutazione che il giudice a quo deve effettuare in ordine alla possibilità che il procedimento pendente possa o meno essere definito indipendentemente dalla soluzione della questione sollevata, potendo la Corte costituzionale interferire su tale valutazione solo se essa, a prima vista, appaia assolutamente priva di fondamento. (Precedenti citati: sentenze n. 122 del 2019 e n. 71 del 2015).