Impiego pubblico - Personale regionale - Norme della Regione Toscana - Trattamento economico accessorio del personale di staff degli organi politici della Regione - Riconoscimento al personale delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale di uno specifico emolumento accessorio che integra le altre voci stipendiali fisse e continuative nonché l'eventuale equiparazione ad un livello economico superiore a quello iniziale della categoria di riferimento e che esclude l'attribuzione di ogni altro beneficio economico - Disciplina riservata alla normativa statale e alla contrattazione collettiva - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 131009).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., l’art. 49, comma 4, primo periodo, seconda parte, della legge reg. Toscana n. 1 del 2009 nella parte in cui prevede, in favore del personale delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale, uno specifico emolumento che integra le altre voci stipendiali fisse e continuative nonché l’eventuale equiparazione ad un livello economico superiore a quello iniziale della categoria di riferimento e che esclude l’attribuzione di ogni altro beneficio economico. La Regione Toscana, nell’ambito della sua autonomia organizzativa, poteva individuare gli uffici di staff, prevedere le figure apicali, determinare gli organici, regolare i criteri di scelta per l’attribuzione degli incarichi, ma non poteva disciplinare con legge – prima del d.l. n. 44 del 2023, come conv. il cui art. 3, comma 1, facoltizza le regioni, a partire dal 19 marzo 2023, a legiferare in ordine al riconoscimento di trattamenti economici accessori al personale di staff agli organi politici – il trattamento economico di tale personale, segnatamente quello accessorio, come invece ha fatto con la disposizione censurata, nel giudizio di parificazione, dalla Corte dei conti, sez. riunite in sede giurisdizionale.