Sentenza 208/2019 (ECLI:IT:COST:2019:208)
Massima numero 42920
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  03/07/2019;  Decisione del  03/07/2019
Deposito del 26/07/2019; Pubblicazione in G. U. 31/07/2019
Massime associate alla pronuncia:  42919  42923  42925


Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Petitum ricavato dal tenore complessivo della motivazione - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale dell'art. 34, comma 2, lett. a), della legge reg. Emilia-Romagna n. 23 del 2004, non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per avere il rimettente chiesto una pronuncia additiva senza, tuttavia, indicare il contenuto dell'addizione. Dal tenore complessivo della motivazione dell'ordinanza di rimessione emerge con sufficiente chiarezza che il petitum è ben chiaro, mentre solo la sua indeterminatezza o ambiguità comporterebbero l'inammissibilità della questione. (Precedenti citati: sentenze n. 180 del 2018 e n. 32 del 2016; ordinanze n. 227 del 2016, n. 177 del 2016 e n. 269 del 2015).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Emilia Romagna  21/10/2004  n. 23  art. 34  co. 2

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte