Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Emilia-Romagna - Interventi di ristrutturazione edilizia che comportino aumento delle unità immobiliari in violazione delle norme urbanistiche - Divieto di condono - Eccezioni - Possibilità di condonare solamente le unità che siano state ottenute attraverso il recupero a fini abitativi dei sottotetti - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Consiglio di Stato in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., dell'art. 34, comma 2, lett. a), della legge reg. Emilia-Romagna n. 23 del 2004, adottata in applicazione della normativa statale che ha introdotto il cosiddetto "terzo condono" edilizio (art. 32 del d.l. n. 269 del 2003, conv., con modif., in legge n. 326 del 2003). La disposizione regionale censurata, limitando le eccezioni al divieto di condono di interventi di ristrutturazione edilizia, che comportino un aumento delle unità immobiliari, all'ipotesi delle sole unità immobiliari ottenute attraverso il recupero ai fini abitativi dei sottotetti, in edifici residenziali bifamiliari e monofamiliari - anziché estendendola anche all'ipotesi in cui le unità immobiliari nuove siano prodotte per effetto della trasformazione anche di altri spazi interni ad organismo edilizio rimasto invariato per sagoma e volumetria - non è arbitraria, stante il riconoscimento alle Regioni del potere di modulare l'ampiezza del condono edilizio in relazione alla quantità e alla tipologia degli abusi sanabili. L'intento del legislatore regionale - di consentire l'utilizzo, a fini abitativi, di uno spazio, il sottotetto, già esistente - è finalizzato a contenere il consumo di nuovo territorio attraverso un più efficace riutilizzo dei volumi esistenti; appare pertanto evidente la non comparabilità di tale fattispecie con quella oggetto del giudizio principale ‒ cui il rimettente chiede di estendere la sanatoria. Inoltre, la norma censurata è "eccezionale" rispetto al divieto generale di condono degli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino un aumento delle unità immobiliari, per cui non può essere assunta come utile termine di raffronto ai fini del giudizio sulla corretta osservanza, da parte del legislatore, del principio di eguaglianza. (Precedenti citati: sentenze n. 20 del 2018, n. 282 del 2016, n. 49 del 2006, n. 11 del 2016, n. 196 del 2004 e n. 298 del 1994).
Il ruolo del legislatore regionale, specificativo - all'interno delle scelte riservate al legislatore nazionale - delle norme in tema di condono edilizio, contribuisce a rafforzare la più attenta e specifica considerazione di quegli interessi pubblici, come la tutela dell'ambiente e del paesaggio, che sono - per loro natura - i più esposti a rischio di compromissione da parte delle legislazioni sui condoni edilizi. (Precedente citato: sentenza n. 49 del 2006).
In presenza di norme generali e di norme derogatorie, in tanto può porsi una questione di legittimità costituzionale per violazione del principio di eguaglianza, in quanto si assuma che queste ultime, poste in relazione alle prime, siano in contrasto con tale principio; viceversa, quando si adotti come tertium comparationis la norma derogatrice, la funzione del giudizio di legittimità costituzionale non può essere se non il ripristino della disciplina generale, ingiustificatamente derogata da quella particolare, non l'estensione ad altri casi di quest'ultima. (Precedenti citati: sentenze n. 298 del 1994 e n. 383 del 1992; ord. n. 666 del 1988 e n. 582 del 1988).