Bilancio e contabilità pubblica - Convenzioni per l'attuazione del "Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia" - Differimento dell'efficacia all'anno 2020 - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Successiva rinuncia accettata dalla controparte costituita in giudizio - Estinzione del processo.
È dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso, accettata dal Presidente del Consiglio dei ministri costituito in giudizio - il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 02, 03 e 04, del d.l. n. 91 del 2018, conv., con modif., nella legge n. 108 del 2018, promosse dalla Regione Emilia-Romagna in riferimento agli artt. 3, 5, 77, 81, 97, primo e secondo comma, 114, 117, terzo e quarto comma, 118, primo e secondo comma, 119, primo, secondo, quarto, quinto e sesto comma, 120, secondo comma, e 136 Cost. e all'art. 5, comma 2, della legge cost. n. 1 del 2012, nonché in relazione agli artt. 9 e 10 della legge n. 243 del 2012. [Nella specie, la rinuncia fa seguito ad accordo in Conferenza unificata, successivamente recepito dalla legge di bilancio 2019].
La rinuncia all'impugnazione della parte ricorrente, accettata dalla resistente costituita, determina l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. (Precedenti citati: ordinanze n. 65 del 2017, n. 49 del 2017, n. 264 del 2016, n. 171 del 2016, n. 62 del 2016 e n. 6 del 2016).