Bilancio e contabilità pubblica - Convenzioni per l'attuazione del "Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia" - Differimento dell'efficacia all'anno 2020 - Ricorso della Regione Marche - Successiva rinuncia accettata dalla controparte costituita in giudizio - Estinzione del processo.
È dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso, accettata dal Presidente del Consiglio dei ministri costituito in giudizio - il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 02, 03 e 04, del d.l. n. 91 del 2018, conv., con modif., nella legge n. 108 del 2018, promosse dalla Regione Marche in riferimento agli artt. 3, 5, 11, 81, primo comma, 97, secondo comma, 114, 117, primo e terzo comma, 118, primo comma, e 119, primo e secondo comma, Cost. [Nella specie, la rinuncia fa seguito ad accordo in Conferenza unificata, successivamente recepito dalla legge di bilancio 2019].
La rinuncia all'impugnazione della parte ricorrente, accettata dalla resistente costituita, determina l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. (Precedenti citati: ordinanze n. 65 del 2017, n. 49 del 2017, n. 264 del 2016, n. 171 del 2016, n. 62 del 2016 e n. 6 del 2016).