Sentenza 212/2019 (ECLI:IT:COST:2019:212)
Massima numero 40902
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del  03/07/2019;  Decisione del  03/07/2019
Deposito del 12/09/2019; Pubblicazione in G. U. 18/09/2019
Massime associate alla pronuncia:  42705  42706


Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Eccepita discrezionalità del legislatore nella quantificazione dei trattamenti sanzionatori - Rilievo attinente al merito - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo

Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per violazione della discrezionalità di cui gode il legislatore in sede di quantificazione dei trattamenti sanzionatori, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 1, della legge n. 1096 del 1971, come sostituito dall'art. 3, comma 2, lett. c), della legge n. 4 del 2011. Deve essere infatti riservato al merito il vaglio in ordine alla sussistenza, o meno, della dedotta irragionevolezza del trattamento sanzionatorio, in quanto anche la stessa Avvocatura generale dello Stato, nel formulare l'eccezione, finisce per contestare la fondatezza delle argomentazioni del rimettente, adducendo considerazioni che attengono al merito delle questioni sollevate.

Secondo la giurisprudenza costituzionale, se è vero che la valutazione della congruità delle sanzioni rientra nella discrezionalità legislativa, ciò tuttavia non preclude l'intervento della Corte costituzionale laddove le scelte sanzionatorie adottate dal legislatore si rivelino manifestamente arbitrarie o irragionevoli. (Precedente citato: sentenza n. 115 del 2019).



Atti oggetto del giudizio

legge  25/11/1971  n. 1096  art. 33  co. 1

legge  03/02/2011  n. 4  art. 3  co. 2

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte