Sentenza 212/2019 (ECLI:IT:COST:2019:212)
Massima numero 42705
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del
03/07/2019; Decisione del
03/07/2019
Deposito del 12/09/2019; Pubblicazione in G. U. 18/09/2019
Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Individuazione del parametro di riferimento e richiesta di pronuncia meramente caducatoria - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Prospettazione della questione incidentale - Individuazione del parametro di riferimento e richiesta di pronuncia meramente caducatoria - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per omessa individuazione del parametro di riferimento cui eventualmente commisurare la fattispecie sanzionatoria, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 1, della legge n. 1096 del 1971, come sostituito dall'art. 3, comma 2, lett. c), della legge n. 4 del 2011. Benché non sia chiaro se l'eccezione lamenti la mancata indicazione del tertium comparationis al fine della valutazione nel merito del dedotto vulnus all'art. 3 Cost. oppure la mancata individuazione, all'interno dell'ordinamento, di una previsione sanzionatoria idonea a fungere da punto di riferimento nel colmare la lacuna consequenziale alla eventuale declaratoria di incostituzionalità della norma, essa è in ogni caso priva di pregio. Per un verso, infatti, il dedotto difetto di ragionevolezza discenderebbe, ad avviso del giudice a quo, dalla intrinseca contraddittorietà della norma censurata e dall'asserita disparità di trattamento che deriverebbe dalla equiparazione tra fatti in assunto eterogenei ma contemplati dalla medesima disposizione. Per altro verso, il rimettente si limita a chiedere una pronuncia caducatoria parziale, avente a oggetto il solo limite minimo della cornice edittale, all'esito della quale rimarrebbe comunque applicabile la sanzione, rinvenibile nell'ambito del perimetro segnato dalla stessa disposizione denunciata, in misura esclusivamente proporzionale, senza produrre una lacuna normativa e senza richiedere un intervento sostitutivo in ordine alla quantificazione del trattamento sanzionatorio.
Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per omessa individuazione del parametro di riferimento cui eventualmente commisurare la fattispecie sanzionatoria, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 1, della legge n. 1096 del 1971, come sostituito dall'art. 3, comma 2, lett. c), della legge n. 4 del 2011. Benché non sia chiaro se l'eccezione lamenti la mancata indicazione del tertium comparationis al fine della valutazione nel merito del dedotto vulnus all'art. 3 Cost. oppure la mancata individuazione, all'interno dell'ordinamento, di una previsione sanzionatoria idonea a fungere da punto di riferimento nel colmare la lacuna consequenziale alla eventuale declaratoria di incostituzionalità della norma, essa è in ogni caso priva di pregio. Per un verso, infatti, il dedotto difetto di ragionevolezza discenderebbe, ad avviso del giudice a quo, dalla intrinseca contraddittorietà della norma censurata e dall'asserita disparità di trattamento che deriverebbe dalla equiparazione tra fatti in assunto eterogenei ma contemplati dalla medesima disposizione. Per altro verso, il rimettente si limita a chiedere una pronuncia caducatoria parziale, avente a oggetto il solo limite minimo della cornice edittale, all'esito della quale rimarrebbe comunque applicabile la sanzione, rinvenibile nell'ambito del perimetro segnato dalla stessa disposizione denunciata, in misura esclusivamente proporzionale, senza produrre una lacuna normativa e senza richiedere un intervento sostitutivo in ordine alla quantificazione del trattamento sanzionatorio.
Atti oggetto del giudizio
legge
25/11/1971
n. 1096
art. 33
co. 1
legge
03/02/2011
n. 4
art. 3
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte