Sentenza 212/2019 (ECLI:IT:COST:2019:212)
Massima numero 42706
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del  03/07/2019;  Decisione del  03/07/2019
Deposito del 12/09/2019; Pubblicazione in G. U. 18/09/2019
Massime associate alla pronuncia:  40902  42705


Titolo
Sanzioni amministrative - Commercializzazione di prodotti sementieri privi di requisiti o contrari a divieti - Sanzione edittale minima di euro 4.000 - Denunciata irragionevolezza intrinseca, disparità di trattamento, violazione della funzione rieducativa delle sanzioni (anche amministrative), nonché del principio di ragionevolezza nell'attività amministrativa Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Giudice di pace di Pisa in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 97 Cost. - dell'art. 33, comma 1, della legge n. 1096 del 1971, come sostituito dall'art. 3, comma 2, lett. c), della legge n. 4 del 2011, nella parte in cui, con riferimento alla commercializzazione di prodotti sementieri privi di requisiti o contrari a divieti, prevede una sanzione amministrativa non inferiore a euro 4.000, a fronte della concorrente quantificazione della sanzione in misura proporzionale di euro 40 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotti sementieri. Una esegesi non atomistica della norma censurata, basata sulla considerazione della sua ratio complessiva, ne esclude la contraddittorietà, dal momento che essa è specificamente finalizzata anche a introdurre una soglia minima di deterrenza in relazione a condotte ritenute in sé stesse gravi. Inoltre, in virtù della natura e della particolare rilevanza degli interessi presidiati, gli illeciti previsti sono connotati, anche ove abbiano a oggetto ridotte quantità di prodotti sementieri, da un disvalore intrinseco tale da rendere non manifestamente irragionevole o sproporzionata la determinazione del limite minimo edittale in parola, anche in considerazione del fatto che si tratta di condotte realizzate generalmente da soggetti che esercitano in maniera non occasionale il commercio di detti prodotti. Priva di fondamento è anche l'asserita compromissione della funzione rieducativa della pena, giacché l'art. 27 Cost. è riferibile alla sola responsabilità penale. Quanto all'asserita violazione del principio di ragionevolezza nell'attività amministrativa, considerato che a fondamento della censura non sono state addotte autonome argomentazioni, deve ritenersi che questa sia meramente "ancillare" rispetto a quelle prospettate in riferimento all'art. 3 Cost., delle quali condivide, pertanto, la sorte. (Precedente citato: sentenza n. 46 del 2014).

Secondo la giurisprudenza costituzionale, il principio - in origine enunciato con riferimento alle sanzioni penali - di proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità dell'illecito è applicabile anche alla generalità delle sanzioni amministrative. Tuttavia, anche con riguardo a sanzioni amministrative propriamente fisse - che colpiscono in egual modo, e quindi equiparano, fatti in qualche misura differenti - deve riconoscersi la legittima esplicazione della discrezionalità di cui gode il legislatore nell'individuazione delle condotte punibili e dei relativi trattamenti sanzionatori, il cui esercizio può essere sindacato, in sede di giudizio di costituzionalità, solo ove si traduca in scelte manifestamente irragionevoli o sproporzionate. (Precedenti citati: sentenze n. 115 del 2019, n. 112 del 2019 e n. 88 del 2019; ordinanze n. 204 del 2008, n. 172 del 2003 e n. 282 del 2001).

Secondo la giurisprudenza costituzionale, il principio della funzione rieducativa della pena, di cui all'art. 27 Cost., è riferibile esclusivamente alle sanzioni propriamente penali, senza possibilità di estenderlo alle sanzioni amministrative. (Precedenti citati: sentenze n. 112 del 2019, n. 109 del 2017, n. 281 del 2013; ordinanze n. 286 del 2010 e n. 434 del 2007).



Atti oggetto del giudizio

legge  25/11/1971  n. 1096  art. 33  co. 1

legge  03/02/2011  n. 4  art. 3  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27  co. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte