Ordinanza 213/2019 (ECLI:IT:COST:2019:213)
Massima numero 40689
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del
08/05/2019; Decisione del
08/05/2019
Deposito del 12/09/2019; Pubblicazione in G. U. 18/09/2019
Massime associate alla pronuncia:
40690
Titolo
Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Intervento nel giudizio in via principale - Interveniente privo di potestà legislativa - Difetto di legittimazione - Inammissibilità dell'intervento.
Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Intervento nel giudizio in via principale - Interveniente privo di potestà legislativa - Difetto di legittimazione - Inammissibilità dell'intervento.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Governo avverso l'art. 12, comma 3, della legge reg. Sicilia n. 16 del 2017 è dichiarato inammissibile - per carenza di legittimazione - l'intervento dell'Associazione siciliana della stampa.
Secondo la giurisprudenza costituzionale, il giudizio di legittimità costituzionale in via principale si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa e non ammette l'intervento di soggetti che ne siano privi, fermi restando per costoro, ove ne ricorrano i presupposti, gli altri mezzi di tutela giurisdizionale eventualmente esperibili. (Precedenti citati: sentenze n. 242 del 2016, n. 110 del 2016, n. 63 del 2016 e n. 118 del 2015).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione siciliana
11/08/2017
n. 16
art. 12
co. 3
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte