Ordinanza 213/2019 (ECLI:IT:COST:2019:213)
Massima numero 40689
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del  08/05/2019;  Decisione del  08/05/2019
Deposito del 12/09/2019; Pubblicazione in G. U. 18/09/2019
Massime associate alla pronuncia:  40690


Titolo
Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Intervento nel giudizio in via principale - Interveniente privo di potestà legislativa - Difetto di legittimazione - Inammissibilità dell'intervento.

Testo

Nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Governo avverso l'art. 12, comma 3, della legge reg. Sicilia n. 16 del 2017 è dichiarato inammissibile - per carenza di legittimazione - l'intervento dell'Associazione siciliana della stampa.

Secondo la giurisprudenza costituzionale, il giudizio di legittimità costituzionale in via principale si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa e non ammette l'intervento di soggetti che ne siano privi, fermi restando per costoro, ove ne ricorrano i presupposti, gli altri mezzi di tutela giurisdizionale eventualmente esperibili. (Precedenti citati: sentenze n. 242 del 2016, n. 110 del 2016, n. 63 del 2016 e n. 118 del 2015).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  11/08/2017  n. 16  art. 12  co. 3

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte