Reati e pene - Rapina - Rapina impropria - Trattamento sanzionatorio - Possibilità che la pena sia diminuita, in misura non eccedente un terzo, quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità - Omessa previsione - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza, individualizzazione e finalismo rieducativo della pena - Intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale in parte qua della disposizione censurata - Conseguente carenza di oggetto - Manifesta inammissibilità delle questioni. (Classif. 210033).
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per sopravvenuta carenza di oggetto, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Tribunale di Modena e dal GUP del Tribunale di Bologna in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost. – dell’art. 628, primo e secondo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede che la pena comminata per il reato di rapina impropria possa essere diminuita, in misura non eccedente un terzo, quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità. Successivamente alle ordinanze di rimessione, la sentenza n. 86 del 2024, in accoglimento di questioni analoghe, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale in parte qua del secondo comma dell’art. 628 cod. pen., attinente alla rapina impropria – e, in via consequenziale, del suo primo comma, inerente alla rapina propria – nei termini auspicati dai rimettenti, con la conseguenza che le questioni sono divenute prive di oggetto. (Precedenti: S. 86/2024 - mass. 46164; O. 24/2024 - mass. 45976; O. 11/2024 - mass. 45975; O. 213/2023 - mass. 45874; S. 120/2023 - mass. 45597; O. 86/2023 - mass. 45496).