Ordinanza 213/2019 (ECLI:IT:COST:2019:213)
Massima numero 40690
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del  08/05/2019;  Decisione del  08/05/2019
Deposito del 12/09/2019; Pubblicazione in G. U. 18/09/2019
Massime associate alla pronuncia:  40689


Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Siciliana - Criteri di selezione, profili professionali e trattamenti economici degli addetti all'ufficio stampa e documentazione della Regione - Determinazione con decreto assessorile previa delibera di Giunta regionale e previa contrattazione collettiva con la FNSI - Ricorso del Governo - Successiva rinuncia parziale, in mancanza di costituzione in giudizio della controparte - Estinzione del processo.

Testo

È dichiarato estinto - per rinuncia parziale al ricorso in mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente - il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 3, della legge reg. Sicilia n. 16 del 2017, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, comma secondo, lett. l), Cost. (Nella specie, la rinuncia è motivata da intervenuta abrogazione della disposizione impugnata).

In mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente, l'intervenuta rinuncia al ricorso in via principale determina, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo. (Precedenti citati: ordinanze n. 202 del 2019 e n. 61 del 2019).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  11/07/2017  n. 16  art. 12  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)    n.   art. 23