Sentenza 214/2019 (ECLI:IT:COST:2019:214)
Massima numero 40901
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del  02/07/2019;  Decisione del  02/07/2019
Deposito del 25/09/2019; Pubblicazione in G. U. 02/10/2019
Massime associate alla pronuncia:  42841  42842  42843  42844


Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Riferimento sintetico ma consapevole al parametro evocato - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per assenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza, della questione di legittimità costituzionale della legge reg. Marche n. 15 del 2014, sollevata dal giudice a quo in riferimento all'art. 3 Cost. Nell'ordinanza di rimessione - che contiene ampi ed espliciti argomenti relativi all'asserita lesione dell'art. 133, secondo comma, Cost. - anche il riferimento al parametro della ragionevolezza, e perciò all'art. 3 Cost., emerge in almeno due occasioni e viene sinteticamente ma consapevolmente utilizzato in funzione valutativa dei criteri utilizzati dalla delibera regionale per selezionare la popolazione interessata alla consultazione referendaria oggetto del giudizio principale.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Marche  23/06/2014  n. 15  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 133  co. 2

Altri parametri e norme interposte