Sentenza 214/2019 (ECLI:IT:COST:2019:214)
Massima numero 42841
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del
02/07/2019; Decisione del
02/07/2019
Deposito del 25/09/2019; Pubblicazione in G. U. 02/10/2019
Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Motivazione sulla non manifesta infondatezza - Utilizzo di argomentazioni, seppure singolari, complessivamente adeguate - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Prospettazione della questione incidentale - Motivazione sulla non manifesta infondatezza - Utilizzo di argomentazioni, seppure singolari, complessivamente adeguate - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per mancato adempimento dell'obbligo di motivare sulla non manifesta infondatezza, della questione di legittimità costituzionale della legge reg. Marche n. 15 del 2014. Pur caratterizzandosi per alcune singolarità argomentative (nonché per alcune vere e proprie inesattezze, come, ad esempio, l'affermazione che la semplice prospettazione, ad opera della parte, di un'eccezione di legittimità costituzionale comporterebbe il sorgere, in capo al giudice, del dovere di sollevare la relativa questione), l'ordinanza di rimessione, complessivamente considerata, non manca di esporre le ragioni che inducono il rimettente a dubitare che il presupposto procedimentale della consultazione delle «popolazioni interessate» previsto dall'art. 133, secondo comma, Cost., sia stato correttamente rispettato, alla luce della giurisprudenza costituzionale sul punto e delle allegazioni del ricorrente nel giudizio principale, che vengono esplicitamente condivise.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per mancato adempimento dell'obbligo di motivare sulla non manifesta infondatezza, della questione di legittimità costituzionale della legge reg. Marche n. 15 del 2014. Pur caratterizzandosi per alcune singolarità argomentative (nonché per alcune vere e proprie inesattezze, come, ad esempio, l'affermazione che la semplice prospettazione, ad opera della parte, di un'eccezione di legittimità costituzionale comporterebbe il sorgere, in capo al giudice, del dovere di sollevare la relativa questione), l'ordinanza di rimessione, complessivamente considerata, non manca di esporre le ragioni che inducono il rimettente a dubitare che il presupposto procedimentale della consultazione delle «popolazioni interessate» previsto dall'art. 133, secondo comma, Cost., sia stato correttamente rispettato, alla luce della giurisprudenza costituzionale sul punto e delle allegazioni del ricorrente nel giudizio principale, che vengono esplicitamente condivise.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Marche
23/06/2014
n. 15
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 133
co. 2
Altri parametri e norme interposte